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La laicità di uno Stato sta nei suoi contenuti normativi

 

di Aldo Masullo

 

 

Mi sembra non privo d'interesse per il dibattito sulla "laicità" riprendere una mia considerazione svolta qualche tempo fa a proposito di una tesi varie volte espressa da Emanuele Severino sul “Corriere della sera”.  

Premesso che «i Patti lateranensi sono un fatto politico-giuridico ma hanno prima di tutto un carattere logico-filosofico», Severino scavalca con un sol colpo d’ala le accanite polemiche su laicità e laicismo, regolamentazione concordatoria e «libera Chiesa in libero Stato», esplose per esempio all'epoca del referendum abrogrativo della legge 40.  A suo parere, il dibattito non ha senso poiché con la revisione subìta nel 1984 il Concordato del 1929 è venuto sostanzialmente meno, non esiste più, e la richiesta di una sua revisione non ha senso.

L’argomentazione è drastica. E’ vero che, come recita l’art. 7 della Costituzione, «le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale». Ma nella revisione del 1984 è stato cancellato il primo dei due pilastri dal Trattato (prima parte dei complessivi Patti), ossia il principio che la religione cattolica «è la sola religione dello Stato». Con ciò non si è affatto sanata la  «contraddizione» dell’art. 7, in cui lo Stato italiano finisce per risultare «cattolico e insieme laico», ma al suo posto se n’è introdotta una «ben più grave». I vecchi Patti, una volta tolta la loro primaria ragion d’essere, cioè il principio della cattolicità dello Stato italiano, non sono stati modificati, «ma hanno subito un vulnus che ne ha ucciso lo spirito», sono stati insomma «distrutti», e sostituiti con altri, del tutto nuovi, il che semmai avrebbe richiesto il rituale «procedimento di revisione costituzionale».

  Mi astengo dal facile eccepire a Severino che l’art. 7 per la modificabilità dei Patti senza «procedimento di revisione costituzionale» non pone altra condizione se non la consensualità, nessun limite dunque di materia, sicché pur una completa sostituzione del contenuto vecchio con uno del tutto nuovo non intacca il guscio normativo dell’accordo, dunque non «distrugge» affatto la validità dei Patti, e tanto meno rende «anticostituzionale» l’articolo.

M’interessa piuttosto spiegare come la critica all’art. 7, svolta dall’illustre amico, logico acutissimo, non mi convinca, non perché sia troppo logicamente radicalizzata, ma al contrario perché, proprio nel suo punto d’attacco, lo è troppo poco.

Già in un'altra occasione m'è capitato di accennare al nodo “innominabile” del nostro ordinamento costituzionale (tanto “innominabile” che non lo si era nominato neppure nell’incandescenza retorica della reclamizzata “guerra culturale”). Il nodo è la prima proposizione dell’art. 7: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». Oggi come allora, mi sembra che, al di là della questione tutta storico-politica del ricorso al regime concordatario nei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, sia decisivo rilevare l’inconsistenza logica dello stesso principio fondante dell’impianto pattizio del 1929, incorporato come tale nella Costituzione del 1948.

Come si può mai concepire, io scrivevo, all’interno di un medesimo corpo sociale organizzato a Stato, la distinzione tra due preminenti soggetti pubblici, “ambedue indipendenti e sovrani nel proprio ordine”, quasi che l’uno, la Chiesa, disponesse di puri valori e non di forza cogente, e fosse quindi bisognoso d’un braccio secolare, e l’altro, lo Stato, detenesse la forza cogente, ma senza alcun intrinseco criterio etico, e restasse dunque tributario di una fonte valoriale esterna ?

Certo il costituzionalista chiarirebbe che, tecnicamente, l’”ordine” è l’”ordinamento giuridico”. Però è impossibile non chiedersi come a due ordinamenti, coesistenti nella medesima società, possa non capitare di trovarsi a incidere, con diversi o addirittura contrastanti principî, su medesime questioni di valore. La forza della difficoltà è tanto incontenibile che, come ha ricordato Gustavo Zagrebelsky, non è stata mai dismessa dalla Chiesa, anche se variamente formulata, la dottrina bellarminiana della «potestà indiretta nelle materie temporali». Su queste, se la competenza “primaria” è dello Stato, non restano affatto escluse la competenza “secondaria” della Chiesa e la conseguente legittimità della sua ingerenza quando, molto o poco, sia in gioco un interesse “religioso”. Di questo in pratica si tratta, ai tempi nostri, quando si dibattono decisioni in materie come matrimonio e divorzio, aborto e fecondazione artificiale, ricerca scientifica e bioetica.  

A complicare le difficoltà del dibattito concorrono in modo pesante gli equivoci, storicamente attestati eppure criticamente smascherabili, intorno all’“eticità” dello Stato. Dall’uno e dall’altro schieramento, dai “laici” non meno che dai cattolici, si dimentica troppo spesso l’essenza dello Stato moderno, nei fatti tradita ben più che perseguita. Essa non sta affatto in un esercizio di potere che, solennizzando come norme etiche certe private convenienze (interessi di classi o di gruppi o addirittura d’un individuo) le imponga a un popolo di sudditi più che di cittadini. Ma non sta neppure in una specie di efficientissima macchina organizzativa neutrale, indifferente a qualsiasi scelta di valori, dunque mera  tecnocrazia politica.

L’eticità caratterizza lo Stato «vero», cioè conforme alla sua essenza modernamente pensata: quello Stato che, riconoscendo come sommo valore e suo ultimo fine la libertà dell’individuo ragionante e, come tale, responsabile di fronte all’universale domanda di pacifica convivenza, s’impedisce d’imporre leggi che questa convivenza e quella libertà mortifichino anziché esaltare.

 Se, in conseguenza della “revisione” del 1984, Severino contesta la sopravvivenza  giuridica dell’art. 7, in quanto «la logica sta alla base del diritto», e dunque ogni presa di posizione contraddittoria è anche «illegale», allora io debbo fargli osservare che «illegale», giuridicamente inesistente, non è il secondo capoverso dell’art. 7, bensì il primo, poiché è il preteso coesistere in una medesima società di due ordini normativi «indipendenti e sovrani», dunque globali, a non avere logica praticabilità, ed esser dunque senza senso, insomma «illegali».  

Il fatto è che l’art. 7 non è una formula giuridica, ma politica, non è una norma ma una transazione contrattuale «accettata dalle due parti»: così storicamente è nata e così resta. Il nocciolo del problema sono sempre e soltanto i voleri dei contraenti, il loro incontro e il loro scontro. Il contratto offre d’ordinario a ognuno dei due la tranquillizzante possibilità di contare sull’impegno assunto dall’altro ma, come nella comune vita quotidiana, non esime nessuno, dentro e fuori la pattuizione, dalla «lotta per il diritto», per l’adempimento del diritto pattuito ma anche per il riconoscimento di uno nuovo e più giusto.

Tutto sommato, nella dinamica dei processi reali, il regime concordatario finisce per equivalere al regime di «libera Chiesa in libero Stato». Voglio dire in sostanza che noi “laici” non dobbiamo tanto contestare alla Chiesa il pratico svuotamento dei Patti, quanto non essere “indifferenti“, e riempire noi di eticità, cioè di valori di libertà e di giustizia, e così rendere più forte e più “laico”, cioè di tutti, l’ “ordine” dello Stato.

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