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Il caso Strauss-Kahn e il risentimento ideologico

(tra “correttezza” e “scorrettezza” politica)

di Mauro Visentin

Non sono, normalmente, attratto dalle vicende di cronaca. E anche se, come a tutti, mi capita di leggerne sui giornali, il mio interesse al riguardo è nel complesso modesto, disposto tutt’ al più a risvegliarsi solo nel caso che esse abbiano qualche rilevante riflesso sulla vita pubblica. Tuttavia, per quanto la Francia sia un Paese che apprezzo (soprattutto per il suo sistema politico-istituzionale) e in qualche caso ammiro (ad esempio per la sua capacità di evocare quel senso di appartenenza ad un destino comune che è il principale tra i fattori atti a promuovere il passaggio di una collettività dalla configurazione amorfa di “popolo” a quella definita di “nazione”, senso del quale noi, tra i latini, siamo probabilmente i più sprovvisti), e per quanto i riflessi che il caso DSK (Dominique Strauss-Kahn) ha, sta per avere e certamente avrà sulla vita pubblica francese siano senza dubbio molto rilevanti, la mia scarsa attitudine per l’immedesimazione esterofila li ha resi comunque insufficienti a suscitare in me una qualche forma di “coinvolgimento”. Almeno fino a questa mattina (21 maggio), quando un articolo di Alessandro Piperno sul Corriere della Sera, mi ha indotto a riflettere su alcuni aspetti legati a questa vicenda.

    Piperno, infatti, ha evocato un tema al quale sono molto sensibile, parlando di “correttezza politica elevata a metafisica”. Cosa che mi ha tanto più colpito in quanto non potevo non apprezzare la proprietà, dal mio punto di vista, del rilievo. Fare del “politicamente corretto” una metafisica significa, infatti, farne una visione totalitaria e totalizzante della realtà (almeno di quella politica o, in senso lato, pubblica, e in qualche caso non solo di questa), un canone universale ed autentico per leggere e interpretare i fatti della vita (sociale e istituzionale, ma anche soggettiva e privata), un criterio infallibile di giudizio. E non mi sembra contestabile il dato che in America e, progressivamente in maniera sempre più accentuata anche da noi in Europa, il “politicamente corretto”, assurto al rango di ideologia dominante, abbia finito per assumere questi caratteri e queste pretese. D’accordo con una simile premessa, mi sono però accorto che non riuscivo ad esserlo con la conseguenza per la quale DSK veniva dipinto come una “vittima” di questa ideologia furente e “risentita”. Non perché, beninteso, mi sentissi toto corde con i fautori della gogna pubblica e della condanna esemplare da infliggere all’arroganza di un uomo potente e verosimilmente convinto della propria intoccabilità, ma perché percepivo come una forma uguale e contraria di “risentimento” l’attacco dello scrittore italiano e la sua evidente simpatia “simbolica” per DSK (una simpatia, in altri termini, rivolta non, sia chiaro, a quello che DSK avrebbe fatto, posto che lo abbia realmente fatto, ma a quello che egli rappresenta o meglio che è venuto a rappresentare nelle circostanze attuali). Non essendo io una personalità pubblica, quello che penso è logicamente privo di rilievo per chiunque, eccetto forse per i pochi con i quali mi intrattengo abitualmente, e colloco tra questi gli eventuali lettori dei miei interventi su InSchibboleth. A loro e mio beneficio esclusivo, cerco, perciò di chiarire (e chiarirmi) la sensazione di cui ho appena parlato.

     Faccio una premessa: per me, laico di spiriti liberali, il sesso fra adulti consenzienti, a qualsiasi estremo si spinga (fatta eccezione per la morte di uno dei due partner o per lesioni gravi arrecate ad uno dei due dall’altro) è e deve o dovrebbe essere considerato lecito sia giuridicamente che moralmente. L’eccezione parentetica rappresentata dalla morte di uno dei due o dalle lesioni gravi arrecate da un partner all’altro si spiega, evidentemente, non con un’eccezione al principio generale invocato, ma con il fatto che in questi casi il consenso non può essere considerato fino in fondo reciproco (per definizione, e quindi anche quando, in ipotesi, da parte del soccombente prevalga un’esplicita volontà suicida o autolesionistica, situazione alla quale ho già avuto modo, sulle colonne di questa rivista, di dedicare un esame dettagliato  – vedi il n° 2 di InSchibboleth, ottobre-novembre 2007). Ciò apre un delicato problema, perché nei rapporti erotici – come, più in generale, in quelli sentimentali – tra gli estremi dell’assoluta non reciprocità o non corrispondenza (dove il consenso manca completamente) e dell’assoluta reciprocità e corrispondenza (dove invece è totale e perfettamente simmetrico) intercorre una gamma vasta e assai varia di sfumature diverse e combinazioni possibili. E stabilire dove finisce il lecito e inizia l’illecito, il deprecabile, l’imputabile, il punibile (in senso morale, da un lato, giuridico dall’altro, tenuto conto anche del fatto che tra i due può, in taluni casi, esserci solo una parziale sovrapposizione o addirittura nessuna) è cosa tutt’altro che semplice. 

     Ora, una prima risposta alla mia impossibilità di aderire ad uno dei due fronti che in questi casi sempre più spesso si contrappongono con pretese ugualmente totalitarie (metafisiche) quando la questione viene affrontata in termini di “correttezza politica”, per un verso, o di irrilevanza dei comportamenti privati ai fini del giudizio sull’attività politica e istituzionale di un uomo pubblico, per l’altro, sta proprio qui, ossia nel fatto che entrambi questi atteggiamenti sembrano non considerare adeguatamente la questione che a me pare più importante (e, come ho detto, più difficile a dirimersi non solo nei riguardi del singolo evento, ma in generale; sul piano, cioè, dei principi) ossia quella dell’effettiva reciprocità del consenso. Una seconda risposta riguarda, poi, il fatto che, in un contesto di democrazia di massa, in cui l’elettore (come ho anche cercato di spiegare su InSchibboleth di luglio-agosto del 2009) non vota tanto dei programmi quanto delle parole d’ordine e dei leader e questi ultimi soprattutto in virtù della loro immagine, per il corretto funzionamento del sistema (non di quello ideale, ovvero come dovrebbe essere, ma di quello reale, com’è) e quindi perché il voto espresso corrisponda il più possibile agli intenti e alla volontà dell’elettore (a prescindere dalla sua reale capacità di esprimere un consenso criticamente consapevole) è giusto che nel caso di un uomo in vista che aspira ad una carica istituzionale elettiva o comunque di alto prestigio la sua immagine privata e quella pubblica siano il più possibile sovrapponibili. Cosa che non comporta la pretesa (che sarebbe anch’essa metafisica) che venga messa a nudo la verità profonda dei comportamenti privati e delle affermazioni politiche, ma piuttosto quella di una doverosa cautela e di una collaudata abilità da parte di un uomo che riveste responsabilità istituzionali, nel dissimulare o tenere nascoste le proprie inclinazioni quando contrastano con le esigenze che lo spingono ad operare, sulla scena pubblica, in modo poco coerente e compatibile con queste. Un elogio dell’ipocrisia? Direi, piuttosto, una presa d’atto obbligata della vulnerabilità cui un’esposizione mediatica rilevante sottopone chiunque ne goda, con il corollario della auspicabile, realistica consapevolezza, da parte di chi possiede ed esibisce un’immagine pubblica, di un fatto inoppugnabile, ossia del fatto che quando le sue cautele si dimostrassero insufficienti o per un malaugurato caso inutili, la difesa del proprio diritto alla privacy non potrebbe che apparire (e dovrebbe apparire anche a lui) cosa alquanto patetica.

     Questa considerazione ci porta ad una conseguenza ulteriore, che riguarda il paragone implicitamente stabilito da Piperno fra il caso di DSK e quello di Philip Roth, al quale l’assegnazione recente di un premio letterario è costata l’invettiva di un membro della giuria del premio stesso, che ne contestava l’assegnazione a Roth giudicando la sua letteratura e la sua vita politicamente scorrette. Benché il paragone sia, per esplicito riconoscimento dello stesso Piperno, improprio, le sue considerazioni al riguardo sono più pertinenti (e lo sarebbero anche senza l’invocata autorità di Harold Bloom). E’ vero, infatti, che uno scrittore di successo (come un artista di successo, un intellettuale di successo ecc.) è un personaggio pubblico, inevitabilmente soggetto a quella restrizione del diritto alla privacy che deriva dall’esserlo e dal combinato disposto della curiosità della gente e del diritto di cronaca che sono il naturale portato della società di massa e dell’industria culturale. Ma questo, se toglie legittimità alla sua eventuale pretesa di non veder giudicata pubblicamente la propria vita, prerogativa, questa, che, del resto, in una società della comunicazione onnilaterale, è garantita al privato cittadino solo dal suo vivere nell’ombra, non toglie di certo ad uno scrittore, non può togliergli, il diritto imprescrittibile di esigere che la propria opera sia giudicata esclusivamente sulla base del suo valore estetico, del suo rilievo letterario e del suo significato culturale. Naturalmente, anche nel caso di un uomo politico o di un tecnico che ricopre un alto incarico di nomina politica, la qualità del suo lavoro può e deve essere valutata indipendentemente dalle sue predilezioni private, ma dal momento che la carica che ricopre deriva, in modo diretto o indiretto, dal consenso elettorale, il giudizio sulla sua vita non può non coinvolgere, almeno in via presuntiva, il grado di questo consenso.  Di modo che, il diritto che il soggetto in questione detiene a ricoprire l’incarico che ricopre, non è riconducibile soltanto ai risultati e alla qualità dei suo impegno. D’altra parte, è vero che anche la giuria di un premio letterario può considerarsi un piccolo “corpo elettorale” e che decide anch’essa secondo il criterio della maggioranza dei suffragi, ma il punto è che una tale decisione concerne solo (deveriguardare esclusivamente) il valore intrinseco di un’opera, che, non potendo essere stabilito a maggioranza, non nascedal consenso della giuria, la quale deve limitarsi a riconoscerlo, se è in grado di farlo (cosa che rende la sua valutazione sempre sindacabile), come, invece, nascedal consenso del corpo elettorale la legittimità (che per questo è insindacabile) a ricoprire una carica o a rivestire un ruolo rappresentativi.

     Torniamo al caso DSK. Non c’è dubbio che anche se l’episodio di cui è stato protagonista risultasse, alla fine, meno grave di quanto non appaia in base alla notizie giornalistiche che ne sono state date (e alla denuncia della presunta vittima), ossia se invece della totale assenza di consenso da parte della donna, una verifica più attenta dei fatti facesse emergere un suo parziale o iniziale consenso, la carriera politica di Strauss-Kahn ne sarebbe, in ogni caso, più che compromessa, distrutta. E questo perché sarebbe comunque emerso, alla fine, che il soggetto in questione ha un comportamento molto disinvolto nei confronti delle donne, un comportamento che difficilmente la maggioranza dei francesi, a torto o a ragione, sarebbe disposta a perdonare ad un possibile Presidente della Repubblica. Ma si potrebbe forse ritenere meno grave la sua colpa, sia dal punto di vista etico sia da quello giuridico. E lo si potrebbe, quindi, forse, considerare una “vittima” almeno in parte, dell’oltranzismo “metafisico” di cui parla Piperno, cosa che senza dubbio autorizzerebbe quegli amici che da subito si sono schierati al suo fianco (non solo in Francia) ad accentuare le loro denunce risentite del puritanesimo americano. Sarebbe, tuttavia, legittimo, da un punto di vista logico-concettuale, concludere per una “parzialità della colpa” nel caso di una “parzialità del consenso”? Per quanto la cosa possa sembrare ovvia al senso comune, lo è molto di meno se viene sottoposta ad un esame non così sommario o basato sulle “assonanze” (consenso parziale – colpa parziale) come quello degli schieramenti contrapposti dei “risentiti” di ambo le parti. Facciamo un semplice esempio, supponendo che il consenso parziale corrisponda ad una promessa di dazione (danaro, favori) che un uomo ricco e potente può certo fare, risultando persuasivo e credibile, ad una femme de chambre, e supponiamo poi che qualcosa (un elevarsi delle richieste prestazionali a lei rivolte o il dubbio, da parte della donna, di essere stata raggirata) abbia successivamente indotto quest’ultima a ritirare il suo consenso; ebbene, averla costretta, ciò nonostante, ad un rapporto intimo rappresenta una violenza minore, da parte dell’inquisito? Dal punto di vista giuridico potranno essere forse invocate, in questo caso, delle “circostanze attenuanti”, ma in una prospettiva morale? Ebbene, mi sembra che sotto questo profilo non ci sia spazio per molti distinguo: una violenza è una violenza e ha inizio nell’istante stesso in cui viene a mancare il consenso di uno dei due partner se l’altro, ciò nonostante, pretende di imporsi. Ugualmente, è violenza se il consenso di uno dei due è estorto con il ricatto o con la minaccia (nel caso, in particolare, che  chi si piega all’estorsione lo faccia come unica possibilità di ottener qualcosa alla quale avrebbe comunque diritto, perché se ciò che si vuole ottenere fosse invece qualcosa di illecito, piegarsi al ricatto di chi è disposto a concederlo solo in cambio di favori sessuali, somiglierebbe molto di più ad un patto scellerato fra persone di pochi scrupoli che ad una violenza subita dall’uno ed esercitata dall’altro). Viceversa, non si configura moralmente (e neppure giuridicamente) come violenza un rapporto dichiarato (e magari denunciato) come non consensuale quando il negato consenso sia solo il frutto di un pentimento retrodatato, intervenuto successivamente, a cose fatte. E’ evidente che ciascuna di queste situazioni ipotetiche ne contempla molte altre sotto di sé con sfumature senza dubbio apprezzabili e rilevanti dal punto di vista giuridico, ma sotto l’angolo prospettico in cui si pone la valutazione morale di un episodio di questo genere sembra (anche senza le oltranze della metafisica) che non si possa fare nulla di più che tagliare con il coltello il nodo intricatissimo delle dinamiche psicologiche che qui sono coinvolte, anche perché queste restano, in definitiva, consegnate ad un vissuto interiore, che per definizione è inaccessibile non solo a soggetti terzi, ma anche a quello che, per ciascuna delle due persone coinvolte, è il “partner”.

     Ora, per la ragione appena esposta, il giudizio morale, in queste circostanze, resta sempre appeso ad una valutazione dell’accaduto necessariamente approssimativa e molto spesso tributaria, per l’accertamento dei fatti, di una sentenza penale che, del resto, ne garantisce lo svolgimento effettivo solo in virtù di una convenzione socialmente riconosciuta. Una simile considerazione dovrebbe, pertanto, indurre tutti, accusatori e difensori (eccetto quelli che rivestono i due ruoli per ragioni istituzionali), ad una maggior cautela. Anche perché, in base a quanto abbiamo appena detto, un giudizio etico adeguato dovrebbe potersi esprimere solo dopo una sentenza giudiziaria definitiva in grado di fornire ad esso la ricostruzione relativamente più veritiera dello svolgimento dei fatti su cui fondarsi. Mentre di norma accade l’opposto: il giudizio morale precede quello giuridico. Se non si rispetta quest’ordine di successione, dichiararsi, come fa Piperno, profondamente “turbato” dalla vicenda di DSK, spingendosi fino a dire che questo turbamento resterebbe intatto anche nel caso in cui venisse dimostrato in tribunale che l’odioso crimine attribuitogli presuntivamente è stato da lui davvero commesso significa solo rovesciare il segno del risentimento degli accusatori in forza di un risentimento, come ho già detto, uguale e contrario, nonché altrettanto pregiudicato (cosa che sembrerebbe confermata dalla lettura dell’ultimo romanzo dello scrittore, che investe proprio questo problema). La scarsa imparzialità del suo ragionamento, infatti, mi sembra emerga con nettezza là dove giudica “un gesto di pudicizia” il divieto imposto in certi ordinamenti alle telecamere di riprendere imputati e testimoni; attestazione, a suo dire, di una civiltà “misericordiosa”. Per quanto la cosa possa apparire equa, sembra che una riflessione la meriterebbe anche il fatto che ove questo sistema venisse generalizzato e adottato universalmente esso rischierebbe di introdurre e istituzionalizzare un ingiustificato discrimine fra il pubblico che assiste allo svolgersi del procedimento in tribunale e quello che lo segue attraverso i mezzi di informazione. A meno di non voler tenere tutti i processi di questo tipo (o tutti i processi senz’altro?), come si dice nel linguaggio dei tribunali e delle corti di giustizia, “a porte chiuse”.  Ma abbracciare una tesi del genere sarebbe alquanto pericoloso, tenendo conto del fatto che la pubblicità del processo è uno dei pilastri del diritto penale europeo e del garantismo giuridico. Limitare questa pubblicità può essere, perciò, un’arma a doppio taglio, rispetto alla quale una certezza come quella dichiarata nell’articolo di Piperno sembra espressione di una “metafisica” non molto diversa, benché di segno opposto, a quella che lui stesso denuncia come imperante negli Stati Uniti a causa del loro puritanesimo, e forse anche più nociva o pericolosa di questa.

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