top of page

La sintesi
tra vita e libertà, senza dimenticare la giustizia

 

di Antonio Da Re

Il dibattito sul ne vita si è improvvisamente riacceso, dopo l’annun- cio che nei prossimi giorni il provvedimento sulle dichiarazioni anti- cipate di trattamento (DAT) verrà discusso dall’aula di Montecitorio. Il testo in esame, costituito dal ddl Di Virgilio, contiene delle novità considerevoli rispetto al disegno di legge Calabrò, presentato al Se- nato immediatamente dopo il tragico epilogo della vicenda di Eluana Englaro ed approvato in un clima di forte contrapposizione politica e ancor prima etica. La novità maggiormente rilevante è costituita da

un allargamento della platea dei soggetti che potranno avvalersi dello strumento delle DAT: in analogia con quanto previsto dalle normative di molti altri paesi, per esempio Francia e Germania, che recentemen- te si sono dotate di una legislazione al riguardo, si stabilisce che nelle DAT il dichiarante esprima la sua volontà in merito a trattamenti sani- tari futuri, nell’eventualità che egli non sia più in grado d’intendere e volere. Questa futura condizione d’incapacità non viene limitata alla fattispecie dello stato vegetativo permanente, come stabiliva il pro- getto Calabrò: ci si può infatti trovare nell’impossibilità di far cono- scere al medico il proprio orientamento, perché si è in coma a seguito di un evento traumatico o perché si soffre di Alzheimer o per altre patologie. L’aver realisticamente considerato le molteplici situazioni d’incapacità del paziente rappresenta un elemento di ragionevolezza della legge in discussione alla Camera, anche se ciò inevitabilmente ne ampli ca i compiti e le nalità, con il rischio che nisca per essere un tentativo di normazione troppo rigido.

Sorvoliamo sul fatto che la decisione da parte della maggioranza di porre all’ordine del giorno della discussione politica e parlamentare la questione delle DAT sembra rispondere a una logica biecamente strumentale: meglio affrontare questioni etiche delicate, non tanto per andare alla ricerca di una soluzione equilibrata, quanto per manda- re messaggi rassicuranti a un’opinione pubblica disorientata, se non comprensibilmente disgustata, per le performances del Presidente del Consiglio. È facile immaginare che su questo terreno la maggioran- za cercherà di recuperare almeno parte del consenso dispersosi negli ultimi mesi presso l’opinione pubblica cattolica. Al di là di queste tristi considerazioni, ed entrando nel merito del problema, la doman- da cruciale sembra essere la seguente: quali sono i principi ai qua- li dovrebbe ispirarsi un provvedimento così delicato, che ha a che vedere con il ne vita e che si carica inevitabilmente di fortissime valenze simboliche per il nostro vivere personale e sociale? Usando un altro linguaggio, quali sono i diritti costituzionalmente stabiliti che dovrebbero essere tenuti in considerazione. E il testo base della legge in discussione alla Camera riesce a valorizzare tali principi, riesce a contemperare e a bilanciare i diversi diritti implicati?

Una legge sul ne vita non può che ispirarsi al rispetto e alla tutela sia della vita umana che della libertà personale. È singolare (e deplore- vole) che il bipolarismo politico si sia tramutato in diverse occasioni, vuoi per cinismo di alcuni, vuoi per l’ingenuità e l’insipienza di altri, in vero e proprio bipolarismo etico, come se la necessaria difesa del- la vita dovesse comportare inevitabilmente il tradimento della liber- tà personale, e viceversa il rispetto della libertà e delle volontà del paziente dovesse tradursi in un attentato alla vita sino a pre gurare l’avallo a scelte quali quelle del suicidio assistito e dell’eutanasia, tra l’altro espressamente – e a mio parere opportunamente – considerati come reati dal nostro ordinamento giuridico.

La proposta di legge attuale corregge solo in parte l’iniziale impianto del ddl Calabrò, preoccupato di limitare il più possibile l’espressione delle volontà del paziente e di af dare al medico e di fatto all’intero apparato tecnico-medico un ruolo decisionale esorbitante, che certo non si dà quando il paziente è nel pieno delle sue capacità decisiona- li. Tutto ciò viene giusti cato con la tutela della vita e con il ri uto

dell’eutanasia, anche se l’esito sembra essere inevitabilmente quello di giusti care interventi terapeutici spropositati, futili se non di vero e proprio accanimento, come tali lesivi della dignità della persona. A questa unilateralità si è contrapposta un’unilateralità contraria nel segno di un’enfatizzazione del principio di autodeterminazione, ter- mine peraltro utilizzato con accezioni radicalmente individualisti- che. Richiamandosi al comma 2 dell’art 32 della nostra Costituzione (“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanita- rio se non per disposizione di legge”), ma dimenticando il comma 1 del medesimo art. (“La Repubblica tutela la salute come fondamenta- le diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”), alcuni sostenitori dell’autodeterminazione hanno spesso trasformato il sacrosanto principio di libertà persona- le (Cost., art. 13) in una concezione proprietaria del proprio corpo e della vita (non a caso si usa l’espressione infelice di “testamento biologico”, come se la vita umana fosse paragonabile a un bene pa- trimoniale, una casa o un terreno, oggetto di un lascito, o come se la vita umana fosse solo ... biologica). Non si può replicare al diri- gismo facendo valere un individualismo di stampo proprietario: en- trambe sono posizioni riduttive, la prima af da allo Stato e attraverso di esso all’apparato tecnico-medico le decisioni in merito alle cure e alle terapie, espropriando il paziente di effettive possibilità di scelta, la seconda riduce la gura professionale del medico a una funzione meramente esecutrice della volontà del paziente.

Una legge equilibrata sulla materia deve saper contemperare il diritto alla vita, per tutti, indistintamente, anche per i più deboli, che non hanno la capacità di far valere le proprie volontà o di stilare delle DAT, con il rispetto della libertà personale, una libertà che normal- mente dovrebbe esprimersi attraverso il consenso informato nella scelta, assieme al medico, delle cure e a volte persino nel ri uto o meglio ancora nella rinuncia ad esse. La valorizzazione della libertà personale può giungere sino all’espressione di quel che Hans Jonas chiamava il “diritto a morire”, formula a suo dire paradossale, che tuttavia nulla ha a che vedere con la scelta eutanasica. Il diritto a mo- rire è la richiesta di essere lasciato andare, possibilmente con il con- forto e la vicinanza delle proprie persone care; è la richiesta di evitare inutili interventi straordinari e accanimenti, come tali ingiusti cati, e di sospendere le cure: vi è infatti una chiara differenza, riconosciuta dalla più accreditata tradizione del pensiero morale, tra “uccidere” e “lasciar morire”, una tradizione che in ambito cattolico sembra esser- si arrestata ad alcuni straordinari discorsi degli anni cinquanta di Pio XII.

Vita e libertà dunque. Ma anche giustizia, equità, eguaglianza di ri- spetto e di cura. È davvero strano che nel dibattito attuale sulle DAT non risuoni mai la parola ‘giustizia’ o quelle similari di ‘equità’ o di ‘eguaglianza’, neppure da parte delle forze di sinistra o di centrosini- stra che pure dovrebbero avere a cuore i valori evocati da queste pa- role. La dimenticanza del lessico della giustizia è segno di un de cit culturale che induce a interpretare le questioni bioetiche attraverso il ltro privilegiato del principio di autonomia/autodeterminazione, quando invece tali questioni sono spesso e in forma prioritaria que- stioni di giustizia e di equità di opportunità. Una prospettiva di questo genere, con riferimento al ne vita, dovrà mirare a combattere qual-

siasi forma, palese o nascosta, di abbandono terapeutico, se non altro per evitare che quel diritto a morire di cui parlava Jonas si trasformi subdolamente in un dovere di morire. Ancora: dovrà impegnarsi per favorire e diffondere le cure palliative, che - non va dimenticato - hanno trovato il loro primo e formale riconoscimento in Italia grazie a una legge promossa dal governo dell’Ulivo, nel 1997. Più in generale andrebbero sostenute le terapie del dolore, e non solo nelle fasi termi- nali della malattia che oramai annunciano la morte. Poter contrastare per esempio il dolore cronico oncologico, ricorrendo anche a farma- ci oppiacei, come espressamente previsto da linee guida internazio- nali (vd. World Health Organization, Cancer Pain Relief), signi ca restituire all’ammalato af itto sul piano sico, psicologico, sociale, spirituale, una maggiore autonomia e una migliore qualità della vita. Un’autonomia e una qualità di vita che dif cilmente possono essere guadagnate prescindendo da una migliore organizzazione dei servizi e da una più equa allocazione di risorse in sanità.

bottom of page