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Democrazia paritaria: un principio ancora da attuare

 

di Marilisa D’Amico*

1. Il problema della sottorappresentanza femminile nelle Assemblee elettive e le recenti proposte per porvi rimedio 

 

Ancora oggi, nonostante alcune lodevoli proposte di interventi legislativi volti a conseguire l’obiettivo di una effettiva democrazia paritaria, il problema della scarsa presenza di donne nelle Assemblee elettive non ha trovato in Italia soluzioni soddisfacenti.

Questa situazione, come noto, pone il nostro Paese in una posizione di emarginazione e di arretratezza evidente, in un momento storico nel quale, a livello mondiale, la presenza delle donne è ritenuta come uno degli indici di ricchezza e di progresso della società, e non più solo come un elemento di giustizia o di rivendicazione di un diritto individuale. Si pensi, in particolare, alla legge organica spagnola (n. 621/000084, “Sulla eguaglianza effettiva di uomini e donne”, del 15 marzo 2007) con la quale si affronta il problema della parità uomo-donna a tutto campo - e cioè dal punto di vista del lavoro, della famiglia, dei diritti civili e anche della rappresentanza politica -, sulla base del presupposto che la realizzazione di una effettiva eguaglianza tra i sessi non sia soltanto un problema di (dis)eguaglianza, e quindi di rivendicazione paritaria (“un genuino diritto delle donne”), ma sia “un elemento di arricchimento della stessa società spagnola, che contribuirà al decollo economico e all’aumento dell’occupazione” (Preambolo, II). 

Ma si noti anche che, in un’ottica concentrata su un problema più specifico, in modo lapidario il rapporto UNICEF sulla “Condizione dell’infanzia nel mondo 2007” è dedicato alla vita delle donne nel mondo, dal momento che “l’uguaglianza di genere e il benessere dei bambini vanno mano nella mano” (così Ann Veneman, Direttore generale del fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia). 

Secondo Kofi A. Annan, ex Segretario generale delle Nazioni Unite “La fine della discriminazione di genere e l’empowerment delle donne costituiscono, oggi, le sfide principali che il mondo si trova ad affrontare. Quando le donne sono sane, istruite e libere di cogliere le opportunità della vita, i bambini crescono sani e i paesi si sviluppano, con un doppio vantaggio per le donne e per i bambini” (Messaggio introduttivo al rapporto UNICEF 2007). 

Ma non va dimenticato che è stato lo stesso Presidente della Repubblica, in occasione della ricorrenza dell’8 marzo 2008, in vista delle imminenti elezioni politiche, ad affermare che “non possiamo ignorare la gravità dello squilibrio persistente in Italia, a danno delle donne, nella rappresentanza politica”. 

Come anticipato, diversi sono stati i tentativi di introdurre nell’ordinamento strumenti in grado di avviare, anche in Italia, un circolo virtuoso fra atteggiamento dei partiti, maggiore partecipazione delle donne alla vita politica, ed equilibrata presenza di genere nelle Assemblee elettive. 

L’UDI nazionale nel 2007 aveva presentato in Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare che, in attuazione dell’art. 51 della Costituzione, prescriveva, in tutte le competizioni elettorali (da quelle comunali, fino al quelle europee), candidature al 50% di donne e di uomini (art. 2), distinguendo tecnicamente le ipotesi nelle quali il sistema elettorale prescelto sia maggioritario (art. 3: in questo caso il numero totale di candidate e candidati nei collegi uninominali deve essere pari), da quelle nelle quali il sistema elettorale sia invece proporzionale (art. 4: in questo caso si prevede nelle liste elettorali un’alternanza di candidature “per genere”). Tali norme erano cogenti, dal momento che la loro inosservanza sarebbe stata sanzionata con l’inammissibilità della lista alla competizione elettorale. 

A mio avviso, la proposta si inseriva a pieno titolo nel difficile percorso italiano verso la realizzazione della democrazia paritaria. 

Questa iniziativa popolare, tuttavia, non ha avuto ad oggi seguito, non essendo stata calendarizzata nei lavori parlamentari. 

Su un piano diverso, in quanto estranee al tema della sottorappresentanza di genere nelle Assemblee elettive, ma ugualmente rilevanti rispetto all’obiettivo di realizzare una compiuta democrazia paritaria, sono le recenti proposte di legge volte a introdurre una quota minima di donne all’interno dei Consigli di amministrazione delle società quotate. Si tratta di proposte (cfr. A.S. 1719 e A.C. 2956, XVI legislatura) che, riprendendo modelli fatti propri nei Paesi scandinavi, muovono dal presupposto che collegi composti in modo equilibrato tra donne e uomini siano in grado di conseguire risultati migliori, perché frutto di decisioni assunte sulla base di un confronto tra sensibilità, esperienze, attitudini e punti di vista differenti. 

 

 

2. Gli interventi normativi sui sistemi elettorali e l’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale  

In Italia, comunque, il ritardo nell’adozione di strumenti tecnici atti a superare tali proporzioni è dovuto, oltre che a fattori culturali e sociali che non favoriscono rimedi “dal basso”, cioè da parte dei partiti, anche a motivi tecnici. 

Nel 1993, infatti, per rimediare al problema delle basse percentuali di donne nelle Assemblee elettive, il legislatore aveva previsto misure di ‘favore’ nei confronti della rappresentanza politica femminile, introducendo norme di diverso tipo, sia nelle elezioni nazionali che in quelle locali. 

Questi interventi legislativi sono stati censurati da una sentenza della Corte costituzionale, la n. 422 del 1995, con la quale il Giudice costituzionale affermava che, in via generale e senza alcuna eccezione, in materia elettorale dovesse trovare applicazione soltanto il principio di eguaglianza formale (artt. 3, 1 comma, e 51, comma 1, Cost.) e che qualsiasi disposizione tendente ad introdurre riferimenti “al sesso” dei rappresentanti, anche se formulata in modo neutro, fosse in contrasto con tale principio.

La pronuncia in esame era, a mio avviso, discutibile soprattutto perché basata su una falsa rappresentazione “storica”: diceva la Corte che i costituenti avrebbero escluso l’eguaglianza sostanziale dal campo dei diritti politici, mirando a garantire soltanto quella formale. Facile osservare che se i Costituenti davvero non si posero esplicitamente il problema di garantire una equilibrata presenza fra i sessi nelle Assemblee elettive, è anche perché, in materia elettorale, le donne non avevano avuto occasione d’ingresso, avendo votato per la prima volta nel 1946. 

Non è possibile assegnare un carattere assoluto a istituti o concetti nati in un universo soltanto maschile, nel quale, per forza di cosa, il problema della discriminazione sessuale non era stato ancora affrontato, dal momento che le donne non erano ancora presenti nel mondo politico. 

L’interpretazione della Corte, quindi, ha determinato in Italia l’illegittimità di tutte le disposizioni in materia, e ha reso impossibile, a Costituzione invariata, per il legislatore ordinario introdurre norme di qualsiasi tipo miranti a favorire l’accesso delle donne alle competizioni elettorali.

Tale situazione ha dato l’avvio a un lungo e faticoso percorso di revisione dell’art. 51 della Costituzione, conclusosi soltanto nel 2003 con la legge costituzionale n.1.

Nel frattempo, però, fortunatamente, sono avvenute altre modifiche del quadro costituzionale e internazionale di riferimento: vengono infatti alla luce l’art. 2 della legge cost. 31-1-2002, n. 1, il quale prevede espressamente che “al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi”, la legge regionale “promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali”; l’art. 117, comma 7, che introduce una disposizione analoga e l’art. 23 della Carta di Nizza, approvata il 7 dicembre 2000, il quale sancisce, al comma 2, che “il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato”. 

La portata di quest’ultima disposizione va, inoltre, oggi rivalutata: se, infatti, per molto tempo si è affermato che la Carta di Nizza, in quanto priva di efficacia giuridica, potrebbe assumere solo valenza interpretativa, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, essa acquisisce oggi il medesimo rango dei Trattati dell’Unione europea. 

Nella sent. n. 49 del 2003, la Corte torna ad occuparsi del problema con una decisione “overruling”, che ribalta il giudizio espresso nel 1995 e afferma la legittimità delle norme antidiscriminatorie. 

Il Giudice costituzionale affronta il cuore del problema, sostenendo che la disposizione impugnata, introducendo un riferimento neutro (“ambo i sessi”) ed incidendo soltanto sulla formazione delle liste, non violerebbe gli artt. 3 e 51 Cost. Essa, infatti, inciderebbe soltanto sull’accesso alla competizione elettorale, non toccando né l’eleggibilità, né la candidabilità dei singoli candidati. Neppure sarebbe in grado, proprio perché attinente soltanto alla formazione della lista, di stabilire un vincolo fra elettori ed eletti, vincolo che sarebbe escluso dal principio della rappresentanza unitaria, classicamente inteso. 

La Corte quindi, contrariamente a quanto aveva fatto nel 1995, introduce una differente valutazione fra misure costituzionalmente legittime, in quanto incidenti soltanto sulla formazione delle liste e in quanto formulate in modo neutro (che potremmo definire “riserve di lista”), che espressamente qualifica come strumenti diversi dalle azioni positive, e misure più forti, che garantiscano non solo una parità o un riequilibrio nei punti di partenza, bensì, propriamente, il risultato medesimo (azioni positive o quote in senso vero e proprio), che invece sarebbero lesive dei principi costituzionali. Si tratta come è evidente di una vera decisione overruling: le norme che la Corte salva erano state dichiarate incostituzionali nel 1995, con argomentazioni opposte. 

In ogni caso, all’indomani della pronuncia della Corte, si concluse anche il laborioso processo di revisione dell’art. 51 della Costituzione, con l’approvazione della l. cost. n. 1 del 2003, che aggiunge un secondo periodo al comma 1 dell’art. 51 Cost.: “A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. 

La riforma costituzionale ha comunque un primo esito positivo, con l’approvazione della legge 8 aprile 2004, n. 90, avente ad oggetto “Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno 2004”, la quale introduce all’art. 3 una norma in materia di “pari opportunità”, che risulta molto significativa non solo e non tanto per il suo contenuto, quanto perché, soprattutto, risultato di un faticoso percorso del legislatore, costituzionale e ordinario, e dello stesso giudice costituzionale. 

Nel primo comma viene introdotta una riserva “di lista”, in base alla quale “nell’insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima”. 

Il legislatore sceglie dunque di riprodurre le norme del 1993 in materia di elezioni comunali, bocciate dalla Corte costituzionale nella sent. n. 422 del 1995: viene garantita almeno la quota di un terzo delle candidature sul piano nazionale, con una formula neutra riguardo al sesso (“nessuno dei due sessi”). 

Il secondo e terzo comma della medesima norma introducono alcune sanzioni al fine di incentivarne l’applicazione: da un lato, sono ritenute “inammissibili” quelle liste “circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi”, dall’altro, viene introdotta una sanzione di tipo economico per i partiti che non rispettino la proporzione indicata dalla legge, i quali vedranno ridurre “l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito”; viene previsto, per converso, un “premio” per i partiti o gruppi politici organizzati che “abbiano avuto proclamata eletta (…) una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi”, ai quali verrà erogata, in modo proporzionale ai voti ottenuti, “la somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2”.

La scelta del legislatore persegue due finalità: penalizzare economicamente, salvo il limite estremo dell’inammissibilità, i partiti che non rispettino la proporzione minima indicata dalla legge e premiare i partiti che non si limitino a presentare donne in lista, ma che riescano anche a farle eleggere, rispondendo così ad uno dei dubbi più forti che la scelta legislativa solleva, e cioè che si instauri un meccanismo pericoloso nel caso in cui le donne siano presentate, ma non riescano ad essere elette, magari perché gli stessi partiti non intendono impegnarsi. 

I risultati delle elezioni europee del 2004, nelle quali la legge ha trovato la sua prima applicazione, dimostrano che essa ha avuto una certa efficacia, anche se i timori sul tipo di meccanismo prescelto non si sono rivelati del tutto infondati. A fronte di 534 candidature femminili, pari al 33,5% del totale (1592) furono eletti membri del Parlamento europeo 15 donne, su un numero totale di 78 parlamentari italiani, pari dunque al 19,23%. 

La medesima legge ha trovato applicazione anche nella recente consultazione elettorale del 2009. Le donne risultate elette al Parlamento europeo sono state in questo caso 16 su un totale di 72, pari dunque a circa il 22%. 

Si può osservare, in conclusione, che una norma come l’art. 3 cit. sia coerente con i principi individuati dalla Corte costituzionale e, probabilmente, sarebbe stata legittima anche senza la revisione dell’art. 51 Cost.; tuttavia occorre rilevare come tale provvedimento legislativo si fondi proprio sull’avvenuta riforma costituzionale e come tale riforma abbia messo in moto il meccanismo legislativo. 

I fatti hanno tuttavia mostrato come la fragilità del tenore letterale della riforma costituzionale dell’art. 51 Cost., unita all’ostilità da parte di tutte le forze politiche ad affrontare e risolvere il problema della bassissima presenza femminile nei luoghi della politica, possa dare adito ad esiti differenti. 

Il nuovo art. 51 Cost., infatti, è rimasto lettera morta in occasione della modifica del sistema elettorale nazionale (e anche nel dibattito politico e scientifico che è tuttora in corso sulle riforme elettorali, nel quale il problema femminile è pressoché assente). 

Non può essere nascosto l’enorme disagio dinanzi al mancato inserimento di norme antidiscriminatorie nonostante l’intervenuta modifica dell’art. 51 Cost. (che, a detta della maggioranza, veniva modificato con questa finalità); l’omissione risulta ancor più grave se si pensa che il sistema proporzionale, scelto dal legislatore, è proprio quello ritenuto più favorevole alle donne in caso di previsione di misure di questo tipo. 

Il voto negativo, avvenuto a scrutinio segreto, i contenuti e i toni del dibattito parlamentare, cui faremo ora cenno, testimoniano quanto il mondo politico italiano sia ancora refrattario rispetto al tema

Ripercorriamo comunque sinteticamente le vicende di tale occasione perduta: la maggioranza presenta un emendamento (1.620) al disegno di legge (precisamente al comma 6, capoverso art. 18-bis, comma 2, primo periodo) che introduce il principio in base al quale nelle liste elettorali “ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a tre ed in misura superiore ai due terzi dei candidati”. Tale principio, in questo emendamento, è presidiato soltanto da una sanzione di tipo economico, che può arrivare fino alla decurtazione del 50% dei rimborsi per le spese elettorali. Si prevede altresì che dopo due elezioni, la sanzione possa comportare l’inammissibilità della lista; in caso di comportamento virtuoso dei partiti, si sancisce un limite temporale nell’applicazione della norma antidiscriminatoria ( che varrebbe quindi fino a che lo scarto di eletti fra i due sessi superi il 15 %). 

Il risultato della votazione, nella quale, a voto segreto (richiesto da un gruppo di deputati che il Presidente della Camera si rifiuta di rendere “pubblico” fino al momento della votazione); il triste spettacolo della gioia “bipartisan” dei deputati (uomini) e delle lacrime del Ministro per le pari opportunità (donna) all’esito della votazione; la scarsa reazione delle forze politiche all’esito del voto, che si limita a qualche blanda promessa (scarsamente mantenuta)  di garantire spontaneamente una percentuale nelle liste elettorali, dimostrano come in Italia il sistema politico permanga ottusamente prevenuto rispetto a questo problema. 

A seguito della bocciatura dell’emendamento in occasione invece dell’approvazione della nuova legge elettorale, il Ministro Prestigiacomo ottiene di presentare un disegno di legge separato, che subisce l’ostruzionismo bipartisan per qualche mese e che ottiene un’approvazione simbolica al Senato l’8 febbraio, a camere quasi sciolte, non avendo dunque la possibilità di divenire legge: il testo licenziato dal Senato impone, per ciascuna lista, almeno il 50 % di candidati di entrambi i sessi, con un apparato sanzionatorio mutevole: nelle prime elezioni sono sancite sanzioni di tipo economico; nelle seconde, l’inammissibilità della lista.

I risultati delle elezioni nazionali del 2006, nelle quali, nonostante le futili promesse di tutti i partiti, le donne presentate sono state poche e quelle sicure o in grado di essere elette ancora meno e dalle quali si è raggiunto un misero 16% di presenza femminile in Parlamento, dimostrano come il mancato inserimento di norme antidiscriminatorie sia stato una delle tante occasioni perdute. 

Quanto alle ultime elezioni nazionali, svoltesi nel 2008, occorre premettere che in vista della consultazione forte era l’aspettativa di veder elette un numero di donne maggiore rispetto al passato. Lo dimostrano le parole del Presidente della Repubblica Napolitano, che nel citato discorso dell’8 marzo 2008 auspicava che le forze politiche riducessero “l’ingiustificata disparità esistente tra donne e uomini in Parlamento”. 

Ed effettivamente, i due principali partiti in competizione si impegnarono formalmente a inserire nelle liste elettorali un congruo numero di donne:  il Partito democratico, in particolare, manifestava l’intenzione di predisporre liste capaci di garantire “rappresentanza femminile pari almeno a un terzo delle candidature e dei potenzialmente eletti”. Vale inoltre la pena di segnalare che anche al proprio interno il Partito democratico si è fatto carico del problema della scarsa presenza di donne. Lo Statuto ha infatti recepito il principio di democrazia paritaria, stabilendo che il partito deve assicurare “la presenza paritaria di donne e di uomini” nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi e nelle candidature per le assemblee elettive.

In vista delle elezioni del 2009, il Popolo delle Libertà si impegnava invece a riservare il 30% delle liste alle donne. 

Tuttavia, in molti casi la percentuale di donne inserite in lista è risultata più bassa di quanto annunciato (il PDL, ad esempio, ha candidato in media tra il 10 e il 15 di donne). Ma il dato più significativo (e sconfortante) - e che accomuna entrambe le forze politiche - è che le candidate, anche quando presenti in numero rilevante, sono state relegate nelle ultime posizioni delle liste. In un sistema elettorale a c.d. liste bloccate quale quello vigente nel nostro ordinamento, questa scelta comporta l’inevitabile conseguenza di vedere enormemente diminuite le probabilità per le donne di essere elette. 

L’attuale composizione di Camera e Senato ne è l’evidente dimostrazione: la presenza delle deputate è ferma al 21%, quella delle senatrici al 18%. 

Si può dire, invece, che significativi passi avanti provengono dai legislatori regionali. 

Lo Statuto lombardo ha fatto ad esempio propria la nozione di ‘democrazia paritaria’, affermando all’art. 11 che “La Regione riconosce, valorizza e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo, adottando programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nelle vita sociale, culturale, economica e politica”. 

Ma ancor più interessante, proprio nell’ottica di un superamento della vecchia concezione di pari opportunità, è la previsione contenuta nella legge elettorale della Regione Campania recentemente approvata (legge 27 marzo 2009, n. 4), con la quale si è stabilito che l’elettore può scegliere se esprimere una o due voti di preferenza, e che “Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza”. 

La legge, impugnata dal Governo per presunto contrasto con gli artt. 3 (principio di uguaglianza), 51 (parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive) e 48 (libertà di voto) Cost., ha passato indenne il vaglio della Corte costituzionale. Con la recente sent. n. 4 del 2010, infatti, il Giudice delle leggi ha affermato che il meccanismo della doppia preferenza introdotto dal legislatore regionale non eccede i limiti che, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, incontrano gli strumenti normativi volti a realizzare un riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica. 

Quello oggetto del sindacato di legittimità è, infatti, un meccanismo che non è in grado di prefigurare un risultato elettorale, restando il cittadino libero di non avvalersi della seconda preferenza. 

Inoltre, la regola della differenza di genere per la seconda preferenza non offre maggiori possibilità ai candidati dell’uno o dell’altro sesso, “posto il reciproco e paritario condizionamento tra i due generi nell’ipotesi di espressione di preferenza duplice”. 

Quella introdotta dal legislatore campano è, di conseguenza, solo una “misura promozionale”, “nello spirito delle disposizioni costituzionali e statutarie”. 

 

3. La portata del principio di democrazia paritaria

A mio avviso, proposte come quella dell’UDI, o misure come quella introdotta dal legislatore della Regione Campania, vanno valutate anche per la loro portata di principio. 

In particolare, chiedere l’introduzione di una regola tecnica, quella del 50% nelle competizioni elettorali, come mezzo per la realizzazione di una democrazia paritaria, non è solo operazione tecnica, legata a profili operativi, ma è qualcosa di diverso, e di più.

La democrazia paritaria, come è già avvenuto in Francia nelle teorizzazioni del Mouvement pour la Parité, non è regola, ma è principio: un principio che costringe i modelli tradizionali ad essere rivisti. Si tratta di quei modelli che tutti conosciamo e che, però, da tempo subiamo e nei quali ci riconosciamo con sempre maggiore difficoltà. 

La quota (secondo l’impostazione statunitense) è uno strumento discriminatorio, in astratto ingiusto, che tutela una parte debole, avvantaggiandola, per ristabilire condizioni di partenza uguali in situazioni dove la libertà “liberale” non garantisce affatto la possibilità di modificare la situazione di fatto.

Affidandosi alle “quote”, le donne chiedono aiuto e sono aiutate paternalisticamente.

Per questo in Italia gli uomini si fanno beffe delle quote, le donne le hanno osteggiate – e le accettano, ora, con rassegnazione-. 

La quota è basata, dunque, sul principio dell’eguaglianza sostanziale, in base al quale lo Stato ha il compito di “rimuovere gli ostacoli” per realizzare una eguaglianza effettiva, e non soltanto astratta (art. 3, comma 2, Cost.).

La democrazia paritaria, invece, supera la logica, tutta interna all’eguaglianza sostanziale, del bisogno del più debole; essa esprime, al contrario, la pretesa a realizzare un diritto (un diritto del singolo, la cui implementazione concorre al benessere della società, come si evince chiaramente dalla legge organica spagnola). 

Non chiedendo aiuto, ma stabilendo condizioni di eguaglianza, con la democrazia paritaria non ci troviamo più nella visione sostanziale dell’eguaglianza, ma in quella formale.

Si tratta, però, di una “nuova” eguaglianza formale, emancipata e distante rispetto al modello liberale, nel quale le donne erano escluse dalla sfera pubblica, e quindi dalla politica, ma fondata su un modello paritario, il quale richiede che la parità sia attuata, per entrambi i generi, sia nella sfera pubblica che in quella privata. 

L’evoluzione del modello di Stato, quindi, può essere valutata anche attraverso l’evoluzione della distinzione fra i generi e fra gli ambiti di loro spettanza.

Lo stato liberale, che si fonda su un concetto soltanto formale di eguaglianza, costruisce la propria struttura sociale a partire da una rigida divisione fra la sfera pubblica, riservata agli uomini, comprendente anche il modo del lavoro, oltre che quello politico, e la sfera privata, praticamente delegata alle donne.

Con lo Stato democratico-sociale si fa strada un concetto diverso di eguaglianza, quella sostanziale, per  la cui realizzazione non è sufficiente che lo stato riconosca in astratto i diritti, ma occorre che lo stesso si faccia carico di superare con appositi strumenti le discriminazioni sostanziali, assumendo un ruolo attivo, positivo, certamente contrapposto e diverso rispetto a quello negativo dello Stato liberale. 

In questa forma di stato le donne entrano nel mondo del lavoro come “gruppo debole” e lo Stato si preoccupa innanzitutto di tutelarle con strumenti di tipo “assistenziale (cioè con legislazioni di “tutela”, che sottolineano la diversità femminile; successivamente con azioni “positive”, strumenti di tipo “discriminatorio, in funzione del raggiungimento sostanziale dell’eguaglianza). 

Nella sfera politica, il cammino è ancora più lungo: assistiamo ad una contaminazione fra le sfere (al tempo stesso il modello familiare cambia e anche gli uomini fanno il loro “ingresso” nella sfera privata), ma nell’esperienza delle democrazie occidentali del secondo dopoguerra l’entrata femminile nella sfera pubblica, nel mondo del lavoro prima e nella politica poi, avviene con gli schemi tipici del gruppo debole e quindi discriminato, da difendere con strumenti forti e discriminatori. 

Il principio della democrazia paritaria supera questo schema e mira a costruire un modello nel quale agli uomini e alle donne appartengano a pieno titolo sia la sfera pubblica che quella privata. Se si costruisce la democrazia paritaria come nuovo modello costituzionale, possono aversi trasformazioni profonde non solo sulla struttura dei diritti, ma anche sul loro contenuto.  

Del resto, l’esperienza delle democrazie nordeuropee dimostra inequivocabilmente che laddove si faccia strada il principio della partecipazione femminile alla politica non come richiesta di un gruppo minoritario, ma come naturale esigenza della società, tale presenza si riflette anche, e soprattutto, nella realizzazione dei diritti, e comporta una trasformazione profonda dell’assetto giuridico della sfera privata. La presenza pubblica paritaria rende possibili interventi di grande riforma nell’ambito familiare e lavorativo che, perseguendo la conciliazione per entrambi i generi, fanno da volano a una strutturazione sociale paritaria, nel quale la principale causa di discriminazione sociale viene superata dal diritto. 

 

 

Marilisa D’Amico

Membro della direzione nazionale del PD

Ordinario di Diritto costituzionale 

nella facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università statale di Milano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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