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Alcune riflessioni su una recente sentenza della Corte Europea 

 

 

di Ivana Bartoletti

La recente sentenza della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti Dell'Uomo in merito al famoso caso del Crocifisso in aula merita un'attenzione particolare, e certamente una riflessione più attenta per le sue conseguenze di quella scaturita nei giorni scorsi. Due elementi vanno presi in considerazione: il primo riguarda l'inversione di rotta rispetto alla precedente sentenza, contro la quale era stato presentato ricorso alla Grande Camera. Il secondo riguarda le conseguenze del pronunciamento, sia per l'Europa che per l'Italia. 

Come è noto, il 3 marzo 2009 la Corte si era espressa a favore della Signora Soile Lautsi e dei suoi due figli, Dataico and Sami Albertin, che allora frequentavano le scuole pubbliche ad Abano Terme. La  signora si era rivolta prima  ai Tribunali Italiani e poi alla Corte Europea poiché, a suo parere, la presenza del crocifisso nelle aule della scuola statale frequentata dai suoi figli costituiva un'interferenza incompatibile con la libertà di/dalla religione e di pensiero e con il diritto dei bambini ad un insegnamento in conformità con le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori.  La Corte in prima istanza le aveva dato ragione, riconoscendo una violazione dell'articolo 2 del primo protocollo della Convenzione, preso insieme all'articolo 9 (non discriminazione) della medesima. In particolare, l'articolo 2 del Primo Protollo sancisce il diritto all'istruzione, specificando che “lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”. 

Nel 2009 la Corte Europea aveva affermato che la scuola pubblica deve necessariamente avere un carattere di neutralità e che, essendo il crocifisso un simbolo religioso, la sua presenza visibile poteva avere un carattere discriminatorio (qui il collegamento con l'articolo 9) nei confronti di bambini di altre religioni. 

Al di là del merito, è interessante notare il capovolgimento avvenuto con la sentenza del 2011.

Infatti, la Grande Camera  ha rifiutato l'argomento chiave presente nella sentenza del 2009, in base al quale il crocifisso andava ritenuto un “potente simbolo esterno” secondo la definizione usata nel caso Dahlab. La Signora Dahlab era un insegnante del Cantone svizzero di Ginevra che, a seguito della sua conversione all'Islam, iniziò ad indossare il velo anche nelle ore di lavoro. Il caso, approdato alla Corte Europea, fece discutere. La decisione della Corte fu tranchant: il velo indossato dalla maestra è un simbolo esterno potente, visibile e dunque non ignorabile dai bambini, può avere un effetto di proselitismo e, dunque, il suo divieto in aula è in linea con la declinazione di laicità/neutralità adottata dalla Svizzera che, tra l'altro, vieta anche l'affissione del crocifisso nelle aule.

La Corte Europea aveva nel 2009 utilizzato la stessa terminologia di “potente simbolo esterno”, riproponendo un'analoga argomentazione: essendo affisso all'aula il crocifisso non può essere ignorato dai bambini, a detrimento del carattere di neutralità delle istituzioni scolastiche pubbliche. 

Nel 2011, invece, la Grande Camera ha rifiutato completamente l'analogia con il caso Dahlab, limitandosi ad affermare, in maniera molto superficiale, che le situazioni sono completemente diverse, poiché il caso Dahlab riguardava un'insegnante nel suo ruolo e si inseriva in un contesto nazionale, la Svizzera, che applica il concetto di neutralità in ambito religioso. Le corti svizzere, pertanto, si erano mosse secondo la Corte, nel solco della discrezionalità garantita ad ogni paese nel gestire il pluralismo religioso.

In completo disaccordo con la sentenza del 2009, la Grande Camera definisce il Crocifisso un simbolo “passivo” la cui presenza, sempre a differenza del caso menzionato prima, si inserisce nella storia e tradizione italiana e nel carattere predominante assunto dal Cattolicesimo.

Appoggiandosi a sentenze precedenti, la Grande Camera asserisce che il dare predominanza e spazio ad una religione non costituisce necessariamente una violazione dei  diritti di libertà religiosa o una discriminazione. Nel caso Folgerø, infatti, la Corte, chiamata a  esaminare il contenuto delle lezioni scolastiche “Cristianesimo, religione e filosofia”, asserì che il dare spazio agli insegnamenti di religione cristiana non significasse per la Norvegia violare il principio del pluralismo, considerando la rilevanza del Cristianesimo nella storia e tradizione del paese. La Corte concluse che la questione andava lasciata alla discrezionalità della Norvegia nel definire e attuare i curricula scolastici.

Ora, è evidente che un'inversione di rotta così radicale, frutto della mobilitazione di venti paesi europei a tradizione cattolica, deve fare riflettere.

Infatti, la portata straordinaria di questa sentenza non sta nel contenuto, ma nel fatto che si è così affermato il diritto delle Nazioni Europee di preservare le loro identità religiose.

Non solo: per la prima volta il potere decisionale si sposta dalla Corte ai Paesi membri affermando il precedente che ogni qual volta la corte discute di questioni complesse e controverse i paesi membri possono unirsi e intervenire, obbligando la Corte al rispetto del principio di sussidiarietà. Oltre al merito della sentenza, quelle sopra citate sono conseguenze serie, soprattutto per chi vede nella Corte, nonostante i suoi tempi lunghi e timidezze, un luogo di ispirazione per la costruzione di un'etica condivisa fondante dell'Europa. 

E in particolare, su come si costruisce una società democratica in cui secolarizzazione e libertà coesistono e si armonizzano e non diventano, invece, principi usati l'uno per delegittimare l'altro. È la ragione per cui, ad esempio, mi oppongo fermamente al divieto di indossare il velo, entrato definitivamente in vigore in questi giorni in Francia.

Per l'Italia il pronunciamento della Grande Camera non è scevro di effetti collaterali. Infatti, se viene riconosciuto che (1) la laicità può essere declinata come non neutralità, in accordo con la tradizione nazionale, a differenza di come avviene per esempio in Svizzera; (2) non c'è conflitto tra spazio-valore pubblico e confessione religiosa; (3) il pluralismo può coesistere con dare predominanza a una religione, ne segue che, per evitare che tutto cio` si traduca in discriminazione, la laicità diventa un requisito, non per lo stato, ma per gli individui, che devono sentirsi liberi di vivere le proprie fedi, e di esprimerle attraverso i propri simboli e luoghi.

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