La cassazione, l’eutanasia, il suicidio
di Mauro Visentin
Alcuni giorni fa (rispetto al momento in cui scrivo), la corte di cassazione ha emesso una sentenza che ha destato scalpore in tema di “eutanasia”. O, perlomeno, questo è quanto hanno scritto i giornali, che si sono affrettati a riportare la notizia sulle loro prime pagine, riservando ad essa uno spazio e un’evidenza adeguati al clamore mediatico che da tempo accompagna i dibattiti su questi temi. Come sempre accade in casi del genere, non sono mancati gli “esperti” in opinioni “prêt-à-porter” che, richiesti di intervenire o sollecitando essi stessi questa opportunità, hanno dato corso al solito cicaleccio a mezzo stampa, la cui nota comune e dominante è stata, come sempre, l’assoluta mancanza di riflessione e ponderazione. Cerchiamo, allora, di sgombrare il campo da un equivoco reiterato: “eutanasia” è, a questo riguardo, un concetto che porta fuori strada. Ciò che si dovrebbe fare, una buona volta, è iniziare una seria analisi su quello che è il vero tema in gioco ossia il tema del suicidio (che sarebbe interessante capire per quale radicatissimo e forse inconsapevole tabù non venga mai evocato quando si tratta di questioni che riguardano il darsi volontariamente la morte). Il caso che ha provocato la sentenza della cassazione è noto: si tratta di una ragazza (Eluana Englaro) entrata in coma “irreversibile” quindici anni fa. Il padre conduce da tempo una battaglia giudiziaria e giornalistica per il riconoscimento del suo diritto ad essere lasciata morire, avendo lei, a quanto egli sostiene, espresso a suo tempo l’opinione (prima dell’incidente, è ovvio, che l’ha ridotta nelle attuali condizioni) che in una situazione come quella in cui si trova adesso avrebbe senz’altro, potendo scegliere, voluto che, appunto, le venisse “staccata la spina”. La cassazione ha decretato che il processo d’appello, conclusosi con il rigetto dell’istanza avanzata dalla famiglia per dare seguito a questa volontà, venga rifatto, tenendo conto di due precisi aspetti della questione (che evidentemente la sentenza di appello aveva, a parere della cassazione, ignorato): l’irreversibilità effettiva del coma e l’effettivo accertamento della volontà inequivocabilmente espressa dalla paziente. Visto che sul primo punto gli unici che siano investiti del titolo ad intervenire con competenza per produrre opinioni fondate sono i medici e che io non faccio parte della categoria, e che sul secondo punto il caso si presenta ostico, essendo la volontà della ragazza attestata solo dalla testimonianza del padre, ometterei di entrare nel merito della vicenda specifica (pur dichiarandomi emotivamente orientato a solidarizzare con il ricorrente, del quale la cassazione ha riconosciuto, per la parte che la riguarda, le ragioni). Il problema che vorrei, invece, affrontare, osservando che, senza vantare alcuna specifica competenza giuridica in materia, la sentenza della cassazione mi appare ineccepibile dal punto di vista logico ed etico, è quello di cui parlavo all’inizio: la liceità o illiceità morale e/o giuridica del suicidio (so che alcuni esperti di stilistica condannano l’uso della doppia congiunzione alternativa – e/o – ma il fatto è che, in questo caso essa mi appare necessaria: potrebbe, infatti esserci una liceità giuridica che non è da tutti riconosciuta tale per ragioni morali, ossia che non coincide, se non parzialmente, con l’ammissione di una liceità morale, come pure il diffuso riconoscimento di una liceità morale che non trova, di fatto, o non può trovare, riconoscimento giuridico). Occorre, però, sottolineare anche, a scanso di equivoci, che la liceità o illiceità etica di cui intendo parlare riguarda solo l’etica pubblica, non quella privata (e può, proprio per questo, tradursi in un giudizio morale sulla normativa vigente o da introdurre in rapporto alla fattispecie di eventi, fatti, comportamenti e azioni connessi a casi come quello di Eluana), e che la prospettiva nella quale svolgerò l’esame della questione è una prospettiva laica (anche se mi riservo di tornare in seguito sul problema con riferimento ai termini in cui mi sembra che si potrebbe avviare utilmente un confronto, in proposito, fra laici e cattolici). Vengo al punto e spiego, per prima cosa, la ragione per la quale, a mio parere, il concetto di “eutanasia” qui non c’entri per nulla. Eutanasia è solo l’assistenza che si dà all’aspirante suicida (o che questo dà a se stesso) al fine di rendere la morte non dolorosa e traumatica. Riguarda, cioè, il modo del darsi o del dare (a chi lo richiede) la morte. Essendo esclusa la possibilità che in questo concetto rientri semanticamente l’intento di garantire una morte indolore a chi subisce la morte come una condanna comminata da altri (mentre l’eutanasia somministrata ad un soggetto malato e che non abbia espresso nessuna intenzione di morire è semplicemente un omicidio, nella valutazione del quali si potranno e dovranno riconoscere varie circostanze attenuanti), l’eutanasia è e rimane, con ogni evidenza, un concetto essenzialmente legato a quello del “suicidio”, ma con altrettanta evidenza ad esso subordinato. Perché dunque si parli di eutanasia piuttosto che di diritto al suicidio è cosa che ritengo si possa spiegare soltanto con una rimozione, oppure perché, nel ragionare di questi temi si saltano alcuni passaggi e si fa una certa confusione.
Cominciamo con l’osservare una cosa: il suicidio è un atto non sanzionabile. Non c’è, credo, alcun bisogno di spiegare il perché di questa affermazione. Limitiamoci ad osservare che il riconoscimento implicito di questo stato di cose (che definirei in termini di extragiuridicità o non-normabilità giuridica del suicidio) traspare dal fatto che, ove il suicidio non riesca, il tentativo di portarlo ad esecuzione non viene sanzionato (sarebbe, infatti, abnorme sanzionare il tentativo quando non è sanzionabile l’atto all’effettuazione del quale quel tentativo è rivolto), ove, naturalmente, nel compierlo, non si rechino danni a cose o persone (nel qual caso sono queste conseguenze ”colpose” ad essere sanzionate, non il tentato suicidio come tale). Ma il suicidio di una persona apparentemente sana e in grado di intendere e volere non è neppure definibile come un “diritto” in senso giuridico (anche se da un punto di vista laico può senz’altro ritenersi tale in senso etico, sebbene, per i motivi che adesso chiarirò, solo in quello di un’etica privata). Infatti, se lo fosse, il suo impedimento ad opera di terzi sarebbe illecito, cosa che non è. E non lo è per via dell’avverbio che, definendo il caso in questione, ho evidenziato con l’uso del corsivo: perché lo stato di salute psichica di chi vuole suicidarsi non essendo condannato a morire o a soffrire da una specifica e irreversibile patologia non si può mai dare per scontato. Eventi di natura puramente mentale (turbe psichiche ossessive, per esempio), o uno stato di alterazione della coscienza indotto da condizioni esterne infauste e dolorose, ma transitorie (almeno presuntivamente, o se non altro quanto ai loro effetti mentali) potrebbero sempre essere supposti all’origine di un simile tentativo e questo autorizzerebbe comunque ognuno ad intervenire per cercare di distogliere dal suo proposito l’aspirante suicida o anche, se ne ricorra la possibilità, per impedirgli fisicamente di dare compimento al suo gesto. D’altra parte, è dubbio che esista un obbligo giuridico ad intervenire o che un mancato intervento sia sanzionabile quando non possa in nessun modo essere scambiato per un’istigazione al suicidio. Come non è lecito (a parte i casi di detenzione in istituti carcerari o psichiatrici) sottoporre a vigilanza e restrizione della libertà chi abbia chiaramente espresso l’intenzione di suicidarsi. Pertanto ribadirei il concetto che questo tipo di suicidio (quello di una persona “adulta, apparentemente sana e in grado di intendere e volere”) non è suscettibile di normazione giuridica.
C’è, però, un altro caso che si può prendere in esame: quello di una persona inguaribilmente malata e destinata comunque a morire, che decide di anticipare la propria morte per evitare le pene e le sofferenze che la malattia comporterebbe se fosse lasciato ad essa di seguire il suo corso fino alla fine. Posto che questa persona sia attualmente in grado di provvedere da sé alla messa in atto del proposito di autosoppresione, dal punto di vista giuridico il caso ricade nella situazione precedente. Ma senza l’incertezza morale che caratterizzava quest’ultima. Se, infatti, nel caso di un individuo “apparentemente sano e in grado di intendere e di volere” (come lo abbiamo prima definito) vale, dal punto di vista etico, la riserva che il suo stato di salute psichica può essere appunto solo “apparente”, mentre il suicidio, per poter essere legittimato da un punto di vista morale, deve rientrare nel novero delle azioni liberamente e responsabilmente volute (che sono tali solo se l’equilibrio psichico di chi le compie o si appresta a compierle può essere presupposto senza riserve), nel caso di un individuo irrimediabilmente malato e consapevole di questa sua condizione, il sospetto che l’intento suicida nasca da uno squilibrio mentale è del tutto arbitrario. E’ chiaro che uno stato patologico di questo tipo può indurre alterazioni psichiche di vario genere. Ma ciò non toglie che simili alterazioni, non essendo provocate da una causa o condizione transitoria e reversibile, e non configurandosi (quando, ovviamente, le cose non stiano altrimenti) come uno stato di deformazione allucinatoria della coscienza, non sottraggono alla libera e responsabile determinazione del soggetto i suoi caratteri costitutivi. In tal caso direi che il suicidio è un atto moralmente lecito, per un’etica pubblica laica, anche se non è possibile, comunque, dargli una definizione normativa in senso giuridico. Da questa premessa, segue, tuttavia, una conseguenza importante: per chi ammette la liceità morale del suicidio in un caso del genere è inevitabile ammettere anche l’illiceità morale di qualsiasi tentativo messo in opera da terzi per impedirlo. Ciò che non consente, pertanto, nella fattispecie individuata, la determinazione in chiave giuridica dell’atto suicida come un diritto riconosciuto è il fatto che fino a quando la persona è in grado di provvedere da sé a sopprimere la propria vita di norma sono sempre possibili tentativi terapeutici con un margine di successo potenziale magari estremamente esiguo ma non nullo, e che quando questo margine non c’è più, in generale il soggetto malato non è più in grado di provvedere da solo all’esecuzione del proprio intento. Tuttavia, se anche si desse l’eventualità che di un soggetto malato ma ancora autonomo si potesse prevedere la morte, con il suo corredo di inevitabili sofferenze, senza alcun margine di dubbio, la possibilità teorica di definire una normativa sarebbe vanificata di fatto dall’impossibilità di sanzionare l’azione nel caso di una legislazione proibizionista e dall’inutilità di ammetterla espressamente in quello di una legislazione permissivista.
Giungiamo così al terzo caso. Quello a proposito del quale è possibile e anche opportuno produrre norme giuridiche vincolanti, sia nel senso del divieto sia in quello del permesso. E’ il caso di Eluana Englaro, come è stato quello di Piergiorgio Welby e dei tanti altri sventurati che si trovano nelle loro stesse o in analoghe condizioni. Se questo caso è visto come una specificazione del precedente, resta o dovrebbe, a mio avviso, restare assodata, anche qui, la liceità morale (per un’etica pubblica di orientamento laico) del suicidio. La conseguenza è, allora, che una legislazione proibizionista, in proposito, dovrebbe senz’altro considerarsi moralmente illecita. Quello, pertanto, che si dovrebbe fare è, come richiede la cassazione, da un lato, individuare con esattezza le condizioni ricorrendo le quali questo diritto può essere riconosciuto (e senza il ricorso delle quali deve, invece, essere negato), e, dall’altro, definire un insieme di vincoli e garanzie che permettano di escludere l’eventualità che nell’accertamento di queste condizioni si possano verificare arbitri o soprusi. Tutto ciò, come ho ripetutamente detto, alla luce dei principi dai quali sarebbe ragionevole ritenere che dovesse trarre alimento e ispirazione un’etica pubblica di orientamento laico. Resta il problema della morale religiosa (e, in particolare, cattolica), radicalmente ostile a queste conclusioni, e della sua legittimità. Cercherò di affrontarlo in un prossimo intervento.