Etica e diritto: 
alcune domande ai
cattolici liberali

di Mauro Visentin






    Nell’ultimo numero di questa rivista ho affrontato la questione del diritto di disporre liberamente della propria vita, in una prospettiva liberale di orientamento laico, riservandomi, nella chiusa dell’intervento, di tornare successivamente sul tema con riguardo al punto di vista cattolico. E’ però inutile, nella valutazione degli argomenti che potrebbero essere prodotti in relazione al suddetto problema da un simile punto di vista, limitarsi al caso specifico del suicidio o dell’eutanasia, visto che tali ragioni sono le stesse che si applicano o sono applicabili a tutte le possibili evenienze in cui si tratti di far recepire o meno, dall’ordinamento giuridico, un’impostazione etica di indirizzo religioso. Quindi anche a questioni già definite (come il divorzio e l’aborto) e ad altre ancora oggetto di discussioni e conflitti (come l’uso degli embrioni a scopo terapeutico o di ricerca scientifica, la fecondazione assistita, la regolamentazione pubblica dei diritti e dei doveri delle persone conviventi e non sposate, ecc.). Il problema da affrontare è, infatti, in generale, quello del rapporto che, in un’ottica cristiana e in particolare cattolica (ma orientata in senso liberale e non integralistico), deve intercorrere fra etica e diritto. 
    Ora, la prima domanda che mi sembra si dovrebbe rivolgere ad un cattolico liberale è la seguente: le ragioni etiche (e dunque anche quelle religiose), sulle quali storicamente si fonda il diritto, possono spingersi fino al punto di annullare (in un ordinamento liberal-democratico) la distanza che concettualmente intercorre tra legge giuridica e legge della coscienza? Credo che la risposta sia “no”. In caso contrario avremmo uno stato etico o teocratico, non già una democrazia (nel significato che oggi, in prevalenza, viene attribuito al suo concetto in Occidente). Quindi, il rapporto fondativo che sussiste (almeno di fatto ovvero storicamente, se non di diritto) fra etica e ordinamento giuridico in un sistema politico del tipo che ho detto non può tradursi in una recezione integrale della leggi che regolano la prima nell’ambito normativo del secondo. Occorrerà, pertanto, distinguere. E chiedersi, in primo luogo, quando e fino a che punto un principio etico può tradursi in una legge pubblica. Il presupposto da cui partire mi sembra, incontestabilmente questo: oggi, nelle democrazie occidentali, le convinzioni e i sistemi etici ammessi sono plurimi. E spesso antagonistici, ovvero tali che, almeno su certi principi, non solo discordano, ma sono in conflitto. E’ evidente che la libertà di pensiero e di espressione, come pure il principio di tolleranza (entro i confini del quale – confini, beninteso, non illimitatamente elastici – si svolge il conflitto delle idee e degli orientamenti etico-politici) non consentono l’esclusione di nessun valore dall’ambito in cui si esprime la contesa ideale, ma consentono di limitare o anche di vietare la traduzione di certi valori in norme giuridiche valide per tutti o addirittura in comportamenti pratici e modi di agire personali. Fin qui ci muoviamo nell’orizzonte dell’ovvio, ossia nell’ambito di una situazione di fatto, generalmente riconosciuta e rispettata dalla stragrande maggioranza dei cittadini di uno stato democratico. Ma vale la pena di sottolineare che proprio in questo divario fra libero conflitto delle idee e limiti giuridici imposti alla libertà di realizzare in pratica, con modalità di azione coerenti volte a questo scopo, alcune delle idee in conflitto sta il divario di cui parlavamo prima tra norma etica e orizzonte legislativo: nel quadro dello stesso sistema politico nazionale le etiche sono molte, il diritto è uno, dunque non tutto ciò che prescrivono le singole e divergenti visioni morali della vita può essere recepito dall’ordinamento giuridico, pena la sua contraddittorietà e inapplicabilità. Torniamo perciò alla domanda che abbiamo formulato qualche riga più su: quando e fino a che punto una tale recezione può essere ammessa? La risposta più ovvia mi sembra la seguente: quando e nella misura in cui il principio si può considerare larghissimamente condiviso, ovvero condiviso dalle morali dominanti in un determinato contesto storico-geografico. E’ bene osservare che questa impostazione contiene in sé, contrariamente alle apparenze, un valido anticorpo contro ogni forma o tentazione di “dittatura maggioritaria” per il semplice fatto che, data la duplice natura delle norme giuridiche (prescrittive e ostative), se, da un lato, può essere imposto tutto ciò che la maggioranza (la grande maggioranza) condivide, dall’altro non può essere vietato quanto non sia molto largamente ammesso come disdicevole o reprensibile. Ma oltre alla questione, appena sottolineata, che riguarda le leggi in base alle quali si prescrivono determinati comportamenti (e se ne vietano, di conseguenza, altri, reciproci e contrari, o semplicemente diversi ma alternativi), si deve tener presente anche il fatto che ogni ordinamento giuridico prevede altresì norme semplicemente concessive, e che per queste l’osservazione riguardante la tutela che l’impostazione adottata con la nostra risposta fornisce alle esigenze dei sistemi etici minoritari vale in misura ancora più significativa e rilevante. Se, infatti, ove si tratti di leggi prescrittive, la larga maggioranza che deve condividere una norma morale o un principio etico perché essi siano recepiti nell’ordinamento giuridico basta a garantire che a nessuna minoranza significativa possa essere imposto un comportamento che contrasta con la sua coscienza (perché la stessa presenza di una tale minoranza renderebbe impossibile ritenere “largamente condiviso” – cioè, come ho precisato sopra, condiviso non dalla semplice maggioranza, ma dalla “stragrande” maggioranza della popolazione – un principio che non fosse accettato da essa), nel caso di norme giuridiche di carattere puramente concessivo non occorre neppure che la minoranza a favore sia “significativa” perché esse vengano introdotte: basta, per una coscienza liberale, che non risultino inaccettabili per la stragrande maggioranza dei cittadini.
    Una volta stabiliti questi principi generali, sui quali ritengo che qualsiasi coscienza autenticamente democratica e liberale (sia laica che non) debba convenire, torniamo a rivolgerci al nostro interlocutore ideale, di cultura e orientamento cattolici, e chiediamogli: è possibile sostenere che una larghissima maggioranza di italiani sia contraria a concedere il diritto di decidere della propria vita e della propria morte a malati che si trovino in condizioni tali da vedersi sottratta la facoltà (della quale tutti gli altri, di fatto, dispongono liberamente) di provvedere da se stessi all’esecuzione delle azioni e delle procedure necessarie per dare effetto ad una decisione riguardante il proprio destino ultimo? Anche qui penso che un cattolico onesto ammetterebbe che le cose non stanno così. E credo che sarebbe un esempio di notevole disonestà addurre come prova del contrario il fatto che la stragrande maggioranza dei cittadini di questo Paese è battezzata, o invocare in proposito l’esito del referendum sulla legge 40 (anche perché, fino a quando sarà possibile utilizzare la normativa che regola attualmente l’istituto referendario nella forma in cui è stata utilizzata nelle ultime campagne a favore del “no” da coloro che osteggiavano la richiesta di referendum, ossia facendo propaganda per l’astensione, non sarà mai possibile accertare la reale consistenza dei veri oppositori di quella richiesta: al contrario, si potrebbe supporre che una simile scelta sia un indizio di debolezza e scarsa fiducia nel fatto che le ragioni per rifiutare l’abrogazione – totale o parziale – di una norma siano, appunto, “largamente condivise”).
    Al cattolico onesto resta, dunque, come unica risorsa, la possibilità di appellarsi al carattere “diseducativo” che una certa normativa riveste, ancorché largamente condivisa e nonostante il fatto che essa sia, per ipotesi, semplicemente concessiva. Ma, anche tralasciando gli argomenti che ho addotto in una precedente occasione sulle colonne di “inSchibboleth” (nel 1° numero della rivista) per contrastare la tesi che in un’ottica liberale sia possibile attribuire un valore “educativo” alle norme giuridiche, resta il fatto incontestabile che una simile tesi (quella, cioè, relativa al carattere “diseducativo” di una legge, poniamo, sulla morte assistita) non è affatto largamente condivisa e rispecchia un principio morale che rientra nello stesso codice o sistema etico dal quale discende il rifiuto di accogliere nella legislazione vigente l’integrazione rappresentata dalla norma concessiva in questione. In altre parole, per sostenere la necessità di procedere, in questo caso, in deroga al principio generale che può essere vietato solo ciò che la stragrande maggioranza della popolazione di un Paese rifiuta di riconoscere come eticamente accettabile, si invoca un convincimento etico che, a sua volta, può essere fatto valere solo, e nuovamente, in deroga a quel principio generale. Come sottrarsi al sospetto che una posizione del genere rispecchi (magari inconsapevolmente) l’idea che di tutti i sistemi etici in circolazione, uno solo, quello cattolico, sia vero e legittimo, ed esso solo debba essere recepito dall’ordinamento giuridico? Cosa che, sia chiaro, corrisponde senz’altro al modo di sentire di tanti cattolici (e finché si tratta di un “modo di sentire”, nulla quaestio), ma che, proprio per la violazione che comporta dei principi di libertà e tolleranza sui quali si fondano le moderne democrazie in Occidente, non può essere fatta valere come posizione che tutti devono riconoscere, se non in dispregio di questi stessi principi.
    Alle cose dette se ne potrebbero aggiungere molte altre, volte a precisare, specificare, chiarire, nel dettaglio e con esempi determinati, le tesi generali che, desumendole peraltro da una letteratura assai vasta, si è cercato qui di illustrare, apportando ad esse il sostegno di argomenti che si richiamano alla coscienza liberale del nostro immaginario interlocutore cattolico. Ma mi sembra preferibile aggiungere, piuttosto, alcune ragioni che possano, nel rivolgerci sempre a questo interlocutore di fantasia, fare appello alla sua coscienza religiosa. E domandargli se sia possibile, proprio dal punto di vista di un credente, vietare, per legge, comportamenti che, senza contrastare con la coscienza di una parte significativa dei cittadini, che si attiene ad altri principi etici, per esempio laici, siano, per la morale cristiana, riprovevoli e peccaminosi. Non posso, questa volta, mettermi nei panni del credente, visto che non lo sono, e rispondere senz’altro di no. Posso, però, rilevare che la libertà di commettere un peccato è, o dovrebbe essere, anche sotto un profilo teologico, lasciata nelle disponibilità del singolo e della sua coscienza, senza aggiungere, alla voce di questa, anche quella dello Stato. Sempre che non si voglia che la scelta di non peccare sia riconducibile, anziché alla coscienza, appunto, al timore della sanzione, e tutto questo proprio nel momento in cui, per evitare precisamente un simile rischio (ossia quello, di un abito morale estrinseco ed ipocrita), si cerca, da parte delle correnti teologiche più fini ed avvedute, di spiritualizzare al massimo grado l’idea del castigo dopo la morte (onde escludere, nella misura del possibile, che essa si traduca in una remora puramente esterna, efficace sui soggetti empirici e carnali piuttosto che sulle loro anime). Non potrebbe essere questa una ragione sulla quale riflettere, per limitarsi, da parte cattolica, ad invocare i rigori della legge solo riguardo a quelle forme di comportamento che devono essere represse ed inibite, perché il loro esercizio è di ostacolo al buon funzionamento della vita associata (definito così in base alla percezione media intuibile della stragrande maggioranza della popolazione), lasciando alla libera valutazione delle coscienze la decisione riguardo alle altre?
 
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 SCHIBBOLETH
 
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