L’aborto. Il male morale e 
la pazienza del diritto
 

di Andrea Tagliapietra






Benché la maggior parte delle legislazioni degli stati moderni preveda la depenalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza, ciò non significa che l’aborto smetta di essere considerato, anche da coloro che ne riconoscono la liceità, un autentico male morale. Infatti, lo spirito con cui le varie legislazioni nazionali ne ammettono la legalità si richiama, in modo più o meno evidente, al laico principio del male minore. Si ritiene, cioè, che l’interruzione di gravidanza sia ammissibile confrontando questa tragica scelta esistenziale in rapporto alle conseguenze psicofisiche che si otterrebbero per la vita della donna qualora non vi si facesse ricorso. Il primo conflitto che la questione controversa dell’aborto sembra porre in evidenza è, cioè, quello fra la vita in quanto tale e la vita in quanto legata a quei progetti, interessi e motivazioni che caratterizzano la biografia di un individuo, nella fattispecie quella della donna che decide di interrompere la gravidanza. Questo stesso conflitto parrebbe riproporsi, nella casistica abortiva, in termini proiettivi, là dove l’interruzione avvenga in presenza di una malformazione del nascituro di tale gravità da non consentirgli di avere una biografia, ovvero di condurre quella che si definisce una vita degna di essere vissuta. Tuttavia, sarebbe un errore modellare le argomentazioni “pro” e “contro” affidandosi alla presunta risposta tecnica della scienza, quale sapere in grado di stabilire differenze e criteri di giudizio validi in modo assoluto. La scienza ci fornisce dati e formula teorie falsificabili ma non si può sostituire alla fatica dell’interpretazione, ovvero alla responsabilità umana del senso degli atti e delle decisioni. Infatti, è evidente che il conflitto fra “vita in quanto tale” e “vita degna di essere vissuta” viene interpretato in modo diverso dai singoli individui in base alle differenti visioni della moralità e ai contesti storico-sociali in cui essi si trovano a vivere. È un fatto storico, quindi, che le legislazioni abortiste si siano sviluppate, nel corso del Novecento, sull’onda dei movimenti di emancipazione della condizione femminile e che, di conseguenza, appaiano spesso descritte in termini di acquisizione di “diritti” e di analisi politiche e sociali. A questa caratterizzazione dell’aborto sul piano delle libertà civili ha corrisposto, in campo antiabortista e cattolico, l’argomento dei “diritti” del feto come “persona”, ovvero come essere umano “in potenza”. Oggi, in presenza di mutati orizzonti storico-culturali, non c’è da stupirsi che nuove sensibilità mettano in luce maggiormente altri aspetti della questione, distinguendo più nettamente la depenalizzazione giuridica dell’aborto dal problema morale che esso solleva. Si veda, in proposito, l’eccellente volume di Massimo Reichlin Aborto. La morale oltre il diritto (Carocci, Roma 2007) che, dopo un ampio esame delle argomentazioni morali a favore dell’interruzione volontaria di gravidanza sviluppate nel dibattito filosofico contemporaneo scrive: «la conclusione generale, quanto alla riflessione etica sull’aborto, è che gli argomenti elaborati dalla riflessione morale recente non forniscono un sostegno consistente alla tesi, largamente accettata dal senso comune, secondo cui l’aborto sarebbe, nella maggior parte dei casi, una scelta moralmente lecita». Per Reichlin i principi della legittima difesa e dell’autonoma gestione da parte della donna del proprio corpo possono giustificare moralmente l’aborto solo nei casi di serio pericolo per la vita e per la salute della madre o nel caso della violenza sessuale. Si può anche prevedere una liceità morale di quelle casistiche abortive precoci, indotte dall’uso di contragestativi come la pillola del giorno dopo, in virtù della fase di latenza dell’embrione nei primi giorni dopo la fecondazione. Invece, appare quantomeno «discutibile estendere il concetto di pericolo per la salute a comprendere generiche situazioni di disagio psichico, o di condizioni psicologiche non propriamente patologiche», là dove, tuttavia, ci si inoltra in un campo, precisa Reichlin, «in cui occorre un giudizio caso per caso», e che mal si accorderebbe, aggiungiamo noi, con le prescrizioni restrittive, necessariamente generali, di un dispositivo legislativo. Del resto, sottolineare il contrasto fra la depenalizzazione giuridica e la valutazione morale non può essere che un fatto positivo, soprattutto dal punto di vista liberale di quei laici che non attribuiscono alla legislazione statale un valore pedagogico di imposizione etica, ma solo di strumento pragmatico limitato e strutturalmente imperfetto nei confronti dell’autonomia e della libertà di coscienza dell’individuo. Laicamente il diritto insegna alla morale l’esercizio della pazienza. Come osserva Giampaolo Azzoni (intervento tenuto il 30 maggio 2006 nel quadro di un convegno organizzato a Pavia dal Collegio Universitario Giasone del Maino (http://www.unipv.it/deontica/scritti.htm#azzoni)), il diritto può essere pensato come una vera e propria istituzionalizzazione della pazienza. Nel diritto, egli scrive, sembra essere all’opera «una caratteristica essenziale della pazienza: il differimento della volontà buona. Non si tratta di un semplice differimento di una volontà in quanto istinto, pulsione ancorata in bisogni naturali o desiderio individuale: sicuramente nel diritto v’è anche questo: infatti il diritto, in quanto cultura, partecipa, insieme alle altre forme della cultura, ad una secondarizzazione degli istinti, ad una loro civilizzazione. Ma il diritto è istituzionalizzazione della pazienza in un senso più proprio: nel senso di un differimento non di una volontà qualsiasi, ma di una volontà buona, cioè di una volontà che ha buone ragioni per attuarsi immediatamente, e che, invece, differisce pazientemente la propria attuazione. Il diritto è l’istituzionalizzazione di questo differimento. Grazie al diritto, questo differimento della volontà buona non è lasciato alla buona volontà, all’arbitrio, dei singoli. Il diritto istituisce la pazienza». Nella tensione fra diritto e morale che costituisce il significato profondo della legge 194 del 22 maggio 1978, ovvero come atto legislativo dello stato italiano che ha l’obiettivo dichiarato di prevenire e rimuovere le cause che conducono all’aborto, è possibile cogliere in opera, nella sostanza oltre che nella forma, il meccanismo di quel paziente differimento. Infatti, dire che, malgrado la sua legittimità nelle modalità previste dalla legge, l’aborto è un male morale induce a provocare e, quindi, a sensibilizzare le coscienze dei cittadini nei confronti di tutte quelle misure culturali e sociali che, nel corso del tempo, hanno contribuito a ridurre statisticamente il ricorso all’interruzione di gravidanza. Se l’aborto è una libera scelta, lo deve essere anche la sua eventuale rinuncia. Insomma, se c’è un’analogia tra la moratoria universale nei confronti della pena di morte e la problematica delle legislazioni abortiste degli stati questa non riguarda fattori sostanziali, ossia l’appello ad una presunta “sacralità” della “vita in quanto tale”, ma, semmai, è di carattere formale negativo, ossia concerne le garanzie, vale a dire la limitazione dei poteri che lo stato può esercitare sulle biografie degli individui. Lo stato non può uccidere anche colui che si è macchiato dei crimini più orrendi così come non può obbligare una donna né a interrompere, né a portare a termine una gravidanza contro la sua volontà.

http://www.unipv.it/deontica/scritti.htm#azzonishapeimage_3_link_0
 
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