Terrorismo,
guerra e pace


di Jürgen Stolzenberg*




“Adesso si annuncia a noi la ragione morale-pratica con il suo irresistibileVeto:
 non ci deve essere nessuna guerra.”
Kant, Metafisica dei costumi



Se si parla di guerra e pace nell’epoca presente, si parla anche di terrorismo. Dall’11 Settembre 2001, le questioni riguardanti il terrorismo e la guerra hanno avuto origine con nuovo vigore. Un giorno dopo l’11 Settembre 2001, Gorge Bush ha dichiarato che la distruzione delle Twin Towers è un atto di guerra:

“I premeditati e mortali attacchi che sono stati sferrati ieri contro il nostro Paese, sono stati molto più che atti di terrorismo. Sono stati atti di guerra.”

Appena dopo questo, Gorge W. Bush ha utilizzato il concetto di guerra in un ulteriore aspetto. Bush ha affermato che la lotta contro l’Afghanistan e i Talebani fosse una “guerra contro il terrorismo”.
Questa formula è stata accettata dai leaders politici all’’estero e dalla stampa internazionale. Quattro anni dopo, nell’Agosto 2005, Bush ha ribadito che gli Stati Uniti erano “in guerra contro il nemico, il quale ci ha aveva attaccato l’11 Settembre.” (SZ, 8.8.05, S.1) E’ questo vero?
Questa domanda può essere più facile da porre che da rispondere. Ciò che c’è in palio qui non è solo la questione che riguarda il giusto utilizzo di un certo concetto nella nostra vita di tutti i giorni; c’è una maggiormente complicata questione concernente un’ampia gamma di problemi  i quali appartengono alla politica, alla giurisprudenza, e specialmente alla legge delle nazioni e all’etica. In ogni modo, è impossibile fornire una risposta la quale potrebbe soddisfare tutti gli aspetti.
Per quanto segue, proverò prima ad analizzare il concetto di guerra nei due aspetti appena menzionati. Dopo di che, proverò ad affrontare gli svariati aspetti filosofici della questione del terrorismo, guerra e pace, affrontando ciò che è stato chiamato “il progetto kantiano”, il quale corrisponde agli argomenti trattati da Kant per la realizzazione della “pace perpetua” tra gli stati del mondo.
Il vero primo passo tuttavia dovrebbe essere l’analisi dello stesso concetto di terrorismo. Pertanto la mia prima domanda è: che cosa è il terrorismo?




I. Il concetto di terrorismo

Se qualcuno volesse dare uno sguardo rapido alla recente letteratura scientifica sul terrorismo, potrebbe trovare più di cento correnti definizioni di “terrorismo”. Questo può essere considerato come lo specchio della diffusione concettuale dei nostri giorni, che sorge, almeno in parte, dalla natura polemica dei contesti in cui il concetto è utilizzato. Una delle definizioni maggiormente condivisibile, raccolta e pubblicata dal Terrorism Research Center degli USA, è la seguente: 

“Il terrorismo è l’illegittimo uso della forza e della violenza contro persone o proprietà, con lo scopo di intimidire o costringere un governo, la popolazione civile o parte di loro, per il perseguimento di fini politici o sociali.” (Coady (Meggle) FN1)

Sebbene questa formulazione, pubblicata dall’FBI, potrebbe essere considerata come un’utile tentativo di definire il concetto di terrorismo, necessita qualche ulteriore spiegazione. Per prima cosa, questa non ci dice niente circa gli attori. Ma dovrebbe farlo invece. Gli attori possono essere una persona singola, un gruppo o dei collettivi, o meglio organizzazioni, istituzioni e le loro reti, e perfino stati o coalizioni di stati. Secondariamente deve essere messo in risalto che coloro i quali sono i destinatari diretti o vittime degli attacchi terroristici, sono di norma innocenti. Sebbene questo aspetto non sia realmente necessario per la definizione di ‘terrorismo’, è vero e dovrebbe essere sottolineato che l’effetto di un atto terroristico da questo punto fondamentale: sono effettivamente sempre le persone più innocenti ad essere uccise o violate.
Un altro aspetto dell’efficacia del terrorismo è l’imprevedibilità soprattutto del terrorismo internazionale: tutti devono affrontare il fatto che si può essere vittime di un attacco terroristico. Così, nell’Agosto 2005, la rete terroristica di Al-Qaida ha minacciato la Gran Bretagna di nuovi attacchi “con centinaia o migliaia di morti” (SZ). Gli attacchi futuri, così come il rappresentante di Osama Bin Laden, Aiman al-Sawahiri, ha detto, metterebbero in ombra gli attacchi dell’11 Settembre (SZ). Questo è certamente uno degli aspetti più orribili del terrorismo. Dicendo questo, io sono cosciente di lasciare la mera analisi del concetto di terrorismo e di pronunciare un giudizio di valore, un giudizio che comunque non necessita ulteriori spiegazioni.
Sino ad ora, questa definizione del concetto di terrorismo, sarà abbastanza chiara per i nostri presenti propositi.
Adesso, io affronterò il problema, se gli atti terroristici possono essere chiamati “atti di guerra”.


II. Sono gli atti terroristici atti di guerra?

Io adduco nuovamente un argomento che può essere trovato nella letteratura scientifica, ma che sembra meno conosciuto, almeno nelle discussioni in Germania in questa direzione. Molti giuristi ritengono che gli attacchi di New York e quelli di Londra, siano casi di omicidio e – cito il rapporto del Christian Tomaschat – “un atto omicida contro la popolazione civile di un Paese non è un atto di guerra, ma molto semplicemente un crimine, per il quale gli attori sono da essere accusati.” (Zan. 123, 12/13). Tali sono le ragioni per questo rapporto, da riferire alle differenze tra le caratteristiche di un attacco terrorista internazionale e le guerre tradizionali. Le guerre, riferendoci al comune intendimento, sono una grande scala di attività di un Paese o di una società, che sicuramente con organizzata violenza, sono intenzionati a realizzare degli scopi politici, i quali generalmente sono conosciuti da prima. Queste erano le guerre tra gli stati del XVIII e del XIX secolo, regolate da sicure regole accettate generalmente, così come le “guerre totali” del XX secolo. Le guerre rappresentano il potere di uno stato o di un’alleanza tra stati diversi; gli atti terroristici, al contrario, sono commessi da persone individuali o gruppi. Le guerre sono conflitti armati, dichiarati e messi in pratica in una maniera ufficiale, mentre gli atti terroristici sono azioni sotterranee. Lo scopo delle guerre tradizionali è essere superiori al nemico, ognuno con  rispetto della forza delle armi e della tecnologia della guerra; in questa maniera, le vittime tra la popolazione civile non sono progettate, sono considerate – e accettate – come un “danno collaterale”. Gli atti terroristici sono diretti di proposito contro la popolazione civile. Infine, le guerre tradizionali sono o erano solitamente limitate dal rispetto del tempo e dello spazio, al contrario gli atti terroristici avvengono in luoghi inaspettati, e la durata non gioca un ruolo fondamentale. Rispetto a questa elaborazione concettuale si deve concludere che gli atti terroristici non sono atti di guerra.
Chiaramente simili ragioni, possono essere causa di una certa cautela nell’usare il concetto di guerra, come si può persino notare nel caso di Donald Rumsfeld o del capo dello Staff degli USA Richard B. Myers, il quale ha dichiarato quanto segue: “Se si parla di guerra, allora si suppone che uomini in uniforme siano la soluzione.” (SZ). Al posto di una soluzione militare, Myers propende per una soluzione diplomatica ed economica, e la sfida, egli sostiene, dovrebbe essere più politica che militare. George W. Bush ancora oggi rifiuta continuamente questi argomenti.
Una delle ragioni per usare il temine “guerra” riferito agli atti terroristici, può essere descritto come segue. Questo concerne un cambio nella politica nazionale della sicurezza. Alla luce della risoluzione del conflitto tra Oriente e Occidente, violenti conflitti dall’esterno del mondo occidentale, acquistano un nuovo significato. Usare la parola “guerra” esprime questa nuova situazione in cui le politiche di sicurezza sono minacciate, e il pericolo del terrorismo per il mondo occidentale, sta crescendo. Pertanto si può dire, che chiamando gli atti terroristici “atti di guerra”, ci sono in gioco ragioni tattiche o piuttosto psicologiche. Potrebbe sembrare come un topos della prudenza, amplificare ed estendere il significato del pericolo, non solo al proprio Paese, ma all’intero mondo occidentale.
Ovviamente è questo il senso che Collin Powell aveva in mente nell’intervista rilasciata il 13 Settembre: “Noi stiamo parlando di guerra”, egli disse, “come un modo di riunire le energie dell’America e della comunità internazionale.” (Zan. 123, 14). Le conseguenze politiche, non sono tuttavia meno gravi: parlare di guerra riferendosi agli atti terroristici, serve a giustificare la guerra contro il terrorismo. Ma c’è una giustificazione a tutto?


III. La “guerra giusta” contro il terrrorismo?

Se si prova a rispondere a questa domanda, il problema può essere inteso come la classica domanda se la guerra sia giusta o ingiusta. Perciò può sembrare degno di essere paragonato ai principali aspetti della classica teoria della guerra giusta, riferita ai nostri problemi del presente. Come è ben noto, esistono due differenti linee che  stabiliscono i criteri di una guerra giusta: la prima riguarda la ius ad bellum, la seconda si riferisce alla ius in bello. Rispetto a questi tradizionali topici, può essere dimostrato che la guerra contro il terrorismo ,e specialmente la guerra contro l’Afghanistan e i talebani, non può essere chiamata una guerra giusta.

La ius ad bellum, coinvolge i seguenti criteri:

1.	Una guerra deve essere dichiarata, e deve esistere una ragione per giustificare la violenza.
2.	La guerra deve essere “l’ultima ratio”.
3.	Il successo deve essere probabile.
4.	L’atteso guadagno deve giustificare il danno.

Per la ius in bello, dall’altra parte, noi possiamo citare i seguenti criteri:

1.	La violenza deve essere necessaria per raggiungere i fini preposti.
2.	La violenza non può essere rivolta contro le persone innocenti.
3.	Non ci devono essere grossi danni collaterali, come per esempio ingiustizia o morte per un grande numero di innocenti.
4.	La violenza non deve causare un danno maggiore di quello che il crimine originale causerebbe o ha causato.

Io non posso discutere qui i numerosi problemi e le difficoltà che sono connesse a questi topici. Per il nostro presente proposito è sufficiente affermare che l’assassinio di migliaia di innocenti può essere considerata come una ragione sufficiente a giustificare la violenza contro il nemico, poiché in termini di danno arrecato, è l’equivalente di un attacco armato. Se si prende in considerazione che il primo attacco al World Trade Center organizzato da Bin Laden venne effettuato nell’Agosto 1993, e fu seguito dagli attacchi alle ambasciate in Tanzania e in Kenya nel 1998 e alla flotta navale militare americana nel porto di Aden nell’Ottobre del 2000, in tal caso potrebbe sembrare che ci siano sufficienti giustificazioni per un’auto-difesa e anche per un’auto-difesa preventiva.
Riferendoci tuttavia al secondo criterio della ius ad bellum, si potrebbe chiedere se la guerra e realmente l’ultima ratio. Molti governi in diverse parti del mondo – tra questi la Germania – non condividono ciò. Ci sono buone ragioni per asserire che la storia circa l’esistenza di un grande arsenale di armi chimiche non fosse del tutto reale, e che fosse stata inventata per procurare una forte “ultima ratio”, nel senso che ci fosse un reale pericolo che queste armi venissero impiegate contro il mondo occidentale.
Per il terzo criterio, la condizione di un successo probabile, non può essere detto che il successo sarebbe potuto essere stimato come probabile, se per ‘successo’ si intende la distruzione delle basi del terrorismo. Nel 2001, come oggi, era noto che i terroristi operano in basi ampiamente disseminate e che loro sono senza dubbio in libero contatto con i centri di Al Qaida. Ai giorni nostri, si può dire come Al Qaida sia diventata niente più che un’idea nebbiosa. Ma questo non significa che il pericolo del terrorismo sia svanito; al contrario la sua diffusione mondiale ha drammaticamente accresciuto l’imminenza del pericolo – e questo è uno dei successi della guerra contro il terrorismo! Perciò invece di distruggere la fonte del terrorismo, la guerra ha distrutto l’odiato governo talebano (che gli USA avevano precedentemente appoggiato e supportato) e garantito la presenza dell’esercito americano in un Paese economicamente importante. Ma la lotta e l’assassinio di persone innocenti continua.
Infine, non sembra evidente che l’atteso guadagno ha giustificato il danno arrecato. Si potrebbe realmente asserire che la distruzione del governo talebano, senza aver trovato Bin Laden, giustifichi 20.000 morti, la devastazione del Paese e la distruzione della vita civile?
Se si considera la ius in bello lo scenario non è molto differente. Migliaia di innocenti sono stati uccisi, gli USA hanno utilizzato migliaia di “bombe a grappolo” che non sono esplose e tuttora costituiscono una seria minaccia per la popolazione civile; hanno usato bombe all’uranio impoverito per distruggere i bunker dei membri di Al-Qaida; loro non hanno osservato le leggi concernenti il trattamento delle vittime e infine hanno attaccato non solo le basi dei terroristi, ma lo stesso governo talebano. In questo modo, la così detta “guerra contro il terrorismo” ha violato la ius ad bellum  così come la ius in bello in tutti i più intimi aspetti.
Questa analisi tuttavia, sebbene possa sembrare piuttosto convincente, può essere insoddisfacente. La ragione è che nel campo del moderno diritto delle nazioni la teoria della “guerra giusta” non è più lungamente riconosciuta. Oggi invece di discutere l’idea di una guerra giusta, si affronta piuttosto l’idea di una guerra giustificata, e questo riguarda il problema dell’uso della forza in accordo con il diritto delle nazioni. Perciò si devono analizzare le condizioni sotto le quali l’uso della forza è permesso dal diritto delle nazioni, e paragonare questo con il nostro presente problema.
Questo è il successivo punto del mio scritto.


IV. La guerra giustificata e il Diritto delle Nazioni

Lasciatemi ancora una volta iniziare con una citazione. Subito dopo l’11 Settembre il Consiglio di Sicurezza caratterizzò l’attacco nella famosa Risoluzione 1368 [ cito] “come un qualsiasi atto di terrorismo internazionale, come una minaccia alla sicurezza internazionale e alla pace nel mondo.” Non ci sono dubbi che questa dichiarazione si riferisce ad una replica collettiva sotto il controllo dell’ONU, come si trova nel Cap. VII di questo Statuto.
La minaccia a cui è riferita, conduce tuttavia ad un’altra dichiarazione. Cito:

“Il Consiglio di Sicurezza ammette l’inerente diritto alla auto-difesa individuale o collettiva nel rispetto dello Statuto.”

Ovviamente questo concede di permettere un’immediata reazione da parte dello stato attaccato, e chiaramente era questo il permesso che gli USA esigevano per le loro attività politiche e militari. In seguito, il 14 Settembre 2001, il Congresso autorizzò il Presidente ad utilizzare ogni mezzo necessario e idoneo ad un intervento armato. (Tal. 105). Ma esattamente qui si situa il problema. Nel rispetto dell’Articolo 51 dello Statuto dell’ONU, è garantito l’immediato diritto all’auto-difesa, se uno stato è vittima di un “attacco armato”, ma [ cito il passaggio decisivo] “solo il Consiglio di Sicurezza può muovere il passo decisivo per preservare la pace nel mondo e la sicurezza internazionale” (Art 51, S.2 2. HS).
Qui ci sono almeno tre problemi differenti che necessitano una discussione. Il primo, comunque, sembra essere meno cruciale. Concerne l’uso del concetto di attacco armato riferito agli atti terroristici. Per chiarire questo punto, si dovrebbe osservare che il Consiglio di Sicurezza dopo l’11 Settembre evitò di parlare di un “attacco armato”, ma piuttosto preferì la formula di “attacco terroristico”. Un attacco terroristico è definito come un attacco armato da parte di persone private, che secondo il diritto delle nazioni, non è un atto di guerra. In riferimento al diritto delle nazioni, gli atti di guerra sono attacchi armati da parte di uno stato di organi di uno stato. Se si ammette tuttavia che due aeroplani sono stati usati come armi e che il danno arrecato è stato uguale al risultato di attacco armato, allora può essere accettato che gli attacchi terroristici possano essere considerati una sorta di attacco armato. Questa, per l’appunto, è l’opinione condivisa anche dalla letteratura scientifica (Tal. 143).
Ma, e qui sorge il secondo problema, gli attacchi terroristici non sono stati eseguiti da uno stato o da organi di uno stato. Se c’è un simile attacco, allora può essere riconosciuto come una sufficiente ragione per il diritto all’auto-difesa di uno stato. Al-Qaida tuttavia, non può essere considerata come un organo di stato, sia riferita all’Afghanistan o ai Talebani. Al-Qaida deve essere piuttosto classificata come una privata organizzazione terrorista. Seguendo la corrente opinione scientifica, persino il fatto che i Talebani abbiano chiaramente sostenuto Al-Qaida, non può essere una ragione sufficiente per ascrivere gli attacchi ai Talebani.
Secondo un rapporto dell’FBI, non ci sono prove che stati abbiano direttamente o essenzialmente contribuito agli attacchi dell’11 Settembre (Tal. 152). Si può aggiungere, che poiché l’Afghanistan, dal punto di vista degli USA, non possedeva un governo riconosciuto, non era né in grado di agire con un senso politico, né si sarebbe potuto rendere responsabile degli attacchi. In ogni caso, il problema si situa nella domanda se un attacco terroristico di tale genere, può essere considerato come una ragione sufficiente, per un contro-attacco, impiegando la forza militare.

Se si richiama la dichiarazione citata sopra, non ci sono dubbi che il diritto all’auto-difesa dello stato attaccato, è classificato subito dopo l’autorità del sistema collettivo di difesa della pace nel mondo e della sicurezza internazionale. Qui incontriamo il terzo problema: Questo significa – e qui posso citare una delle condotte principali dei giuristi e degli interpreti dello Statuto dell’ONU – che è solo “il Consiglio di Sicurezza a decidere se, e quali siano le condizioni per autorizzare l’impiego della forza contro stati specifici”,  i quali “proteggono, tollerano o promuovono” le azioni di organizzazioni terroristiche. (Zan. 129). E si dovrebbe sottolineare, che il diritto all’auto difesa è limitato anche dalle regole del tradizionale diritto di guerra. Una di queste regole stabilisce che si deve ricorrere immediatamente al diritto all’auto difesa, ma solo quando il sistema di sicurezza collettiva prende tale decisione.
Ma come è noto, è stato George W. Bush che ha preso questa decisione o costringendo il Consiglio di Sicurezza ad accettare la sua politica contro l’Iraq – o per esporre il Consiglio di Sicurezza  al ridicolo. Così i membri del consiglio di sicurezza hanno accettato le comunicazioni degli USA e della Gran Bretagna del 7 Ottobre 2001, con le quali loro decidevano di usare la forza militare contro “l’organizzazione terroristica Al Qaida di Osama Bin Laden e il regime talebano che la supporta”. (Tal. 161). Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato in una sua conferenza stampa, riferendosi a tali dichiarazioni: “Il Consiglio ha discusso ciò e non è sembrato ci fossero obiezioni alle discussioni avute.” (Talm. 161). Questo è un dato di fatto tuttavia, che il Consiglio di Sicurezza in nessuna di queste Risoluzioni ha autorizzato gli USA ad un contro-attacco armato, né gli USA hanno mai richiesto l’autorizzazione al Consiglio di Sicurezza.
Che cosa significa questo rispetto ai modelli dello Statuto delle Nazioni Unite? La maggior parte degli interpreti concordano che questo sviluppo è da intendere come un segno del cambio di paradigma nei riguardi del Diritto Internazionale (Tal., Zan.).
Il cambio consiste nei seguenti fatti: primariamente che lo stesso attacco terroristico è stato considerato essere una  ragione sufficiente per azioni militari; secondariamente, che per la prima volta agenti privati, portando avanti attacchi terroristici (e non uno stato, che porta avanti un attacco armato) sono stati ritenuti come aggressori, ed infine che il diritto ad una reazione di auto-difesa, è stato esteso al diritto ad una preventiva auto-difesa.

Il 19 Settembre 2001, il Cancelliere Gerhard Schröder, d’accordo con altri rappresentanti nazionali delle Nazioni Unite, espresse questo pensiero in tale direzione al Parlamento tedesco (Bundestag):

“Nella fondamentalmente importante risoluzione 1368 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha dichiarato all’unanimità che gli attacchi terroristici di new York e Washington costituiscono, nei termini della risoluzione, “una minaccia alla pace mondiale e alla sicurezza”. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha in tal modo intrapreso un allargamento del diritto delle nazioni. Sino ad ora un attacco armato era stato definito come l’attacco armato di uno stato ad un altro. Con questa risoluzione – un passo di importanza decisiva – è stata creata una base legale nel regno del diritto internazionale che permette un azione decisiva, includendo un azione militare da prendere contro il terrorismo internazionale” (Tal. 160/161).

L’11 Settembre è stato perciò chiamato “il Big Bang di un nuovo diritto all’auto-difesa” (Tal. 167) nel Diritto Internazionale. Adesso si dovrebbe dire come afferma il proverbio: “Condizioni difficili, producono una legge cattiva”? Nella mia opinione c’è difficoltà a negare che esiste un reale pericolo che il potere-orientato degli stati individuali, riguarda particolarmente quelli che grazie ai maggiori poteri ricevono uno speciale trattamento. E questo è il pericolo, come Jürgen Habermas lanciando uno sguardo critico sulle politiche di Gorge Bush mette in evidenza, che gli standard politico-morali e i valori etici di uno stato individuale, hanno una forte influenza nel decidere che cosa deve essere o non deve essere fatto in una concreta situazione, tanto che questo stato può costringere gli altri stati ad accettare questa decisione.

L’evitare una così fatta situazione, era tra le ragioni per il consolidamento delle Nazioni Unite dopo l’esperienza della seconda guerra mondiale. Facendo riferimento ad Habermas, le politiche del governo Bush, e le sue pressioni sul Consiglio di Sicurezza, hanno significato l’abbandono dell’idea che il Diritto Internazionale delle Nazioni è superiore al particolare sistema nazionale di governo e di diritto. Facendo così, e qui io cito nuovamente Habermas, “il governo Bush ha abbandonato il progetto kantiano vecchio di 220 anni di regolare le relazioni internazionali tramite il diritto e ha sostituito l’utilizzo di semplici frasi morali.

Il richiamo di Habermas al “progetto kantiano” e la relazione con le Nazioni Unite, necessita comunque una ulteriore spiegazione. Naturalmente Habermas si sta riferendo al famoso scritto di Kant “Per la pace perpetua” (“Zum Ewigen Frieden”) del 1795, e al suo significato politico nei nostri giorni.


V. Il progetto kantiano

Molti storici dell’età moderna concordano sul fatto che la “bozza filosofica” di Kant Per la pace perpetua, deve essere considerata come la base concettuale per la fondazione delle Nazioni Unite nel 1945. Questa base è la tesi kantiana che le condizioni politiche per il consolidamento di una pace duratura tra stati sovrani, richiede la realizzazione di una pace mondiale che regolerebbe le relazioni tra le nazioni secondo il diritto. L’articolo 1 dello Statuto delle Nazioni Unite, fornisce i propositi fondamentali come per esempio la realizzazione, la conservazione e lo sviluppo della pace mondiale. Nell’articolo 2, il divieto della violenza, per esempio lo sradicamento della guerra, è dichiarato come appartenente alla giurisdizione della Organizzazione. “Non deve esserci la guerra” è in conformità con Kant e la sua teoria della cittadinanza mondiale “l’irresistibile veto della ragione morale-pratica e lo scopo di una relazione legale tra le nazioni”. (MdC, VI, 354). Dopo il fallimento della Lega delle Nazioni nella seconda guerra mondiale, le Nazioni Unite è stao il primo tentativo di istituzionalizzare il veto kantiano internazionalmente e su basi legali. Nelle seguenti considerazioni conclusive, mi piacerebbe mostrare come malgrado lo storico abisso che separa la nostra propria situazione politica globale di adesso e quella dei tempi di Kant, noi possiamo utilizzare gli argomenti che Kant ha sviluppato per la costituzione di un diritto delle nazioni concernente la pace, e trovare un criterio nella filosofia del diritto per l’assestamento della situazione politica globale odierna. Oltre a questo, arriverò a chiarire che cosa una strenua difesa del progetto kantiano possa significare oggi, nella presente situazione mondiale, e in relazione alla creazione delle Nazioni Unite.

Di decisiva importanza qui è l’argomento usato da Kant per stabilire il “Secondo articolo definitivo per la pace perpetua”, il punto centrale del suo libro. Questo articolo è formulato nei seguenti termini: “Il diritto delle nazioni deve essere fondato su un federalismo di stati liberi”. L’argomento di Kant affrontas un’analogia tra stati e individui. Individui nella loro condizione naturale, per esempio una condizione di “libertà da qualsiasi legge costrittiva dall’esterno” possono, nell’interesse della loro propria sicurezza, esigere ragionevolmente da un altro che entri in possesso di un certo genere di relazione costituzionale, che questi garantisca loro, la sicurezza legale e personale. Nella stessa maniera gli stati, nell’interesse della loro propria sicurezza, possono uscire dalla loro condizione naturale, la quale è libera da qualsiasi costrizione di una legislazione esterna, e perciò altamente pericolosa e spesso minacciata dalla guerra, per accettare una relazione fondata sul diritto. Questo è ciò che Kant chiama “Lega delle Nazioni”, e la distingue dallo “Stato delle Nazioni”.

Qui incontriamo il punto decisivo e anche il problema. Adesso uno stato di nazioni è una unione di nazioni sulla base del diritto pubblico coercitivo (questo corrisponde a quello della costituzione civile nella quale i cittadini individuali si accordano per garantire la propria sicurezza); ma questo è il percorso che gli stati sovrani, secondo Kant, non possono e non vogliono scegliere; loro rifiuterebbero di fare così perché come stati sovrani hanno già stabilito da se stessi la loro costituzione legale e pertanto non si sottometteranno alle leggi costrittive di una nuova costituzione che regola la cittadinanza delle nazioni (civitas gentium), ma si richiameranno ai termini del diritto delle nazioni sotto il quale già vivono. E perciò Kant conclude:

“invece dell’idea positiva di una repubblica mondiale (se tutto non deve essere peduto) si fa ricorso al surrogato negativo di una  lega permanente e sempre più estesa che ponga al riparo dalla guerra e arresti le tendenze ostili contrarie al diritto, ma con il continuo pericolo di una sua nuova rottura. (Furor impius intus – fremit horridus ore cruento. Virgil)”.

Questo è pertanto l’argomento di Kant per la lega delle nazioni che non può essere uno stato di nazioni ma solo una associazione di stati sovrani. Questa lega delle nazioni è ovviamente interessata alla conservazione e alla sicurezza della libertà in questi stati; i loro patti contrattuali tuttavia, non hanno un potere legalmente costrittivo, a causa di “una mancanza di comuni costrizioni imposte dall’esterno”, che semplicemente significa che nessuno ha il diritto di usare la forza, nessuno possiede il potere esecutivo (come sarebbe il caso di una costituzione civile). Questo significa che il reale scopo dei contraenti – in questo caso la pace nel mondo – non ha alcuna reale garanzia assicurata dalla legge.

Se noi prendiamo questo argomento di Kant come nostra tesi, possiamo effettivamente  descrivere la situazione che si propose quando venne dichiarata guerra all’Afghanistan: nella misura in cui gli USA hanno ignorato tali legali condizioni per l’utilizzo della forza militare, come se fossero autorizzati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, loro non solo hanno posto come assolute le loro convinzioni morali e politiche e i loro valori etici – questa è la visione di Habermas – ma per di più hanno ritenuto come un dato di fatto della condizione naturale tra le nazioni, la condizione che Kant avrebbe descritto come “una condizione senza diritto, contenente niente di più che guerra”. Questo dovrebbe essere valutato dalle Nazioni Unite.

C’è un ulteriore considerazione di Kant che sembra non meno convincente e non meno rilevante anche oggi. In situazioni di conflitto, la prontezza ad abbandonare le regole del diritto e ricorrere alla violenza è descritto da Kant come il “male radicale” della natura umana, che “rende questa incelabile e non ambigua presenza immediatamente percepibile nelle relazioni esterne tra le nazioni una con l’altra”.(375), la ragione consiste nell’assenza di “una comune costrizione dall’esterno”. Con inconfondibile ironia Kant osserva che ci possono ancora essere dei residui del sentimento morale – “un caro dono nel torpore” che noi possiamo dedurre dalla pura “mostra di innocenza”, che  le nazioni con grande cura sono solite utilizzare per giustificare un atto di guerra (355). Almeno a tale riguardo, sembrerebbe che non ci sia stato un grosso cambio di condotta dai tempi di Kant ad oggi.

Infine ci dobbiamo comunque chiedere, se l’argomento di Kant è convincente. E’ plausibile l’analogia kantiana tra stati e individui? E’ plausibile la tesi che deriva da tale analogia, vale a dire che a causa della loro sovranità e autodeterminazione che il diritto delle nazioni garantisce  loro, gli stati non possono associarsi insieme in un legalmente riconosciuto stato di nazioni con il proposito di superare la (naturale) condizione priva di leggi, nella quale altrimenti si troverebbero. E’ realmente come Kant sostiene “una contraddizione” che gli stati sovrani si debbano unire in uno stao di nazioni?

Certamente ci sarebbe una contraddizione se in realtà i princîpi sopra i quali è fondato uno stato costituzionale sono incompatibili con i princîpi sopra i quali sarebbe fondato uno stato delle nazioni. Questo comunque, non sembra necessariamente il caso. Per un’unione di stati, sarebbe ben possibile fornire “un concorde unificato volere di tutti” (MdC § 47). Il sistema di un nuovamente emergente stato di nazioni può essere utile per garantire la libertà ai membri sovrani e il diritto all’auto determinazione, purché i diritti fondamentali e le regole democratiche di procedura, siano riconosciute e osservate. In questa maniera è creato un rispetto del diritto costituzionale che può avere maggiore potere costrittivo in uno stato di nazioni piuttosto che in qualsiasi stato costituzionale. Così non è possibile essere d’accordo con Kant che “la relazione tra un superiore (il corpo legislativo) ed un inferiore ( quello che obbedisce), presente in ciascuno e in tutti gli stati costituzionali, debba contraddire la reale idea della sovranità dello stato individuale. Per il “superiore” corpo legislativo il dovere è la reale esistenza del consenso ottenuto dalle nazioni individuali, e in uno stato di nazioni con una simile costituzione, la stessa libertà sotto le leggi, la stessa uguaglianza e l’indipendenza delle nazioni è in principio fornita e garantita come in qualsiasi stato costituzionale. La rinuncia ad alcune competenze ed a una piccola porzione di sovranità da parte delle nazioni, che necessariamente deve essere considerata come un atto volontario realizzato con l’accordo generale, favorisce nient’altro che la conservazione della loro propria sicurezza e il diritto all’auto determinazione. 

In difesa del progetto kantiano non limiterò perciò lo stesso a rilevare il motivo comune tra il pensiero di Kant sulla teoria della pace e la fondazione delle Nazioni Unite e neppure lo indicherò come perfezionamento di quei deficit che con un più serrato confronto con il pensiero Kantiano diventano evidenti ( noi potremo qui menzionare tra le altre cose la proposta di Kant per “l’abolizione delle armi di posizione” come per esempio l’abolizione degli armamenti in perenne carica e il principio di non-intervento nella costituzione degli altri stati). Difendere il progetto kantiano significa che noi adottiamo il criticismo kantiano appena spiegato ed esigiamo che gli stati membri lottino in comune per trasferire agli organi delle Nazioni Unite un’autorità esecutiva aldilà di quella che possiede nel presente.

Nella costituzione delle Nazioni Unite il principio della separazione dei poteri è chiaro da vedere per tutti. Il legislativo corrisponde all’ Assemblea Generale, il governo (l’esecutivo) corrisponde al Consiglio di Sicurezza e il giudiziario alla Corte Internazionale di Giustizia alla quale dal 1994 è stato aggiunto il Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare. Solo il Consiglio di sicurezza, tuttavia ha la caratteristica di una pura autorità esecutiva. Il capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, che abbiamo citato sopra, lo autorizza a prendere misure politiche, economiche e militari contro i membri che minacciano o violano la pace. L’Assemblea Generale al contrario, ha solo un potere di controllo. La Corte Internazionale di Giustizia e il Tribunale Internazionale sopra menzionato, non hanno inoltre potere coercitivo o potere di fare rispettare le loro disposizioni. Questi perciò corrispondono più strettamente al modello kantiano di una lega delle nazioni, mentre il Consiglio di Sicurezza ha qualche somiglianza con lo stato delle nazioni che Kant respingeva.

Noi dovremmo comunque ricordare che le Nazioni Unite spesso non sono riuscite ad impedire un conflitto armato e abbastanza frequentemente loro hanno osservato senza agire, quando la legge veniva violata. Questo si accompagna solamente all’immensa mancanza di rispetto accordata alle loro risoluzioni, particolarmente in riferimento ai conflitti nel vicino e medio-oriente e in Sud Africa (cfr. Höffe, KA, 253). Ci sono molte altre ragioni per questo, - tra le altre e in particolare si deve rilevare la costante presenza di fini egoistici delle maggiori potenze che rallentano ed ostacolano il compito di sradicare la guerra. L’interesse particolare da parte degli stati sovrani, che include le maggiori potenze propriamente intese, dovrebbe significare la salvaguardia a lungo termine della loro propria sicurezza garantendo così la sicurezza di tutti gli stati. Le esigenze politiche per questo, si accorderebbero con una comunità di stati legalmente riconosciuta, gli organi della quale avrebbero maggiore potere a loro disposizione, rispetto a quello odierno delle Nazioni Unite.
Questo presuppone naturalmente che gli stati membri scelgano loro stessi la prospettiva universale che è parte della concezione illuministica, fondata sulla ragione legale, dello stato moderno inteso come espressione della “volontà generale della persona”.

Se l’impiego del potere delle Nazioni Unite può essere rafforzato, entrerebbero in gioco altri postulati della ragione pratica nel suo uso cosmopolitico. Qui come conclusione deve essere sufficientemente semplice nominarli (ved. Höffe, Habermas). Il principio supremo è l’obiettività e l’uguale trattamento degli stati membri in caso di conflitto. Un sensibile e puramente politico edificio pubblico deve essere creato. Non solo giustizia, ma anche cooperazione, solidarietà e generosità sono le qualità che devono essere coltivate dagli stati nelle loro relazioni con gli altri. Gli stati individuali dovrebbero esigere di collaborare insieme in reti regionali, forse vicini alle direttive della Comunità Europea che potrebbe giocare un ruolo intermediario e di mediazione nella costituzione di uno stato di nazioni.
Infine sono richieste una intelligente consapevolezza e una maggiore prontezza di prendere decisioni effettive di azione, di fronte ad una chiara consapevolezza del fatto che le nazioni del mondo, a causa della presenza del terrorismo internazionale, hanno da lungo tempo sottoposto la comunità al rischio, e  questo rischio può essere affrontato solo con uno sforzo comune da parte di una comunità di stati.


Bibliografia.

Frieden durch Recht. Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltordnung, ed. Matthias Lutz-Bachmann/James Bohman, Frankfurt a.M. 1996

Terror & der Krieg gegen ihn. Öffentliche Reflexionen, ed. Georg Meggle, Paderborn 2003

Stefan Talmòn: Grenzen der „Grenzenlosen Gerechtigkeit“. Die völkerrechtlichen Grenzen der Bekämpfung des internationalem Terrorismus nach dem 11. September, in Wolfgang Marz (ed.), An den Grenzen des Rechts. Berlin 2003, 101 – 183

Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden. Ed. Otfried Höffe (Klassiker Auslegen), Berlin 1995



* (Martin Luther Universität-Halle)
Conferenza tenuta al Colloquio Internazionale
 “Guerra e pace” 
a Florianopolis (Brasile).






Traduzione dalla versione inglese 
a cura di Paolo Vodret
 
PAGINA  11
 SCHIBBOLETH
 
In Home
 
Articoli
STAMPA